Pubblico dipendente ed esercizio della professione forense, cosa ne pensa la Cassazione.
Corte di Cassazione
Sentenza n. 9660 del 13/4/2021
Impiego pubblico – esercizio della professione forense – lavoro dipendente in un ateneo – principio di incompatibilità – rigetto ricorso
La Cassazione si è pronunciata in merito alla compatibilità tra pubblico impiego e professione forense.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito all’accertamento dell’incompatibilità di un funzionario dipendente pubblico da un ateneo con il libero esercizio della professione forense.
La Suprema Corte ha ritenuto come spetti all’ambito di competenza dell’ordine professionale e della pubblica amministrazione di appartenenza del dipendente valutare rispettivamente la necessaria libertà del professionista e l’imparzialità della pubblica amministrazione attività bilanciando i diversi interessi secondo canoni di imparzialità e buon andamento, oltre che ad un corretto esercizio della professione legale.
La Corte ha sostenuto, inoltre, che l’attività della ricorrente non si possa collocare neanche nell’ambito delle deroghe relative all’insegnamento e alla ricerca di cui all’art. 3 lett a) R.D.L. 1578/1933 ed ora all’art. 19 L. 247/2012 poichè in quest’ottica tali interessi sono ritenuti prevalenti oltre che non confliggenti costituendo eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano dalla commistione tra attività forense e pubblico impiego.