I
dipendenti di una società partecipata pubblica senza il superamento di un
concorso non possono transitare nelle amministrazioni pubbliche.
Lo afferma
la Corte Costituzionale con la sentenza n.5/2020.
La Corte
si trova ad esaminare la legge regionale n.38/2018 della Regione Basilicata che
al fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato
dipendente da enti pubblici economici ed operante da cinque anni presso la
Regione medesima ne dispone a domanda il passaggio ai ruoli regionali.
Secondo la
Corte e la sua consolidata giurisprudenza le deroghe al principio del concorso
per accedere al lavoro nelle pubbliche amministrazioni debbono essere limitate
in maniera rigorosa e motivata.
Nel caso
di specie, afferma la Consulta, il passaggio è avvenuto senza accertamento
alcuno di professionalità.
Va notato
che anche l’assunzione presso le società a controllo pubblico deve essere sottoposta
a procedure valutative secondo criteri di trasparenza e pubblicità.
Il DLGS
175/2016 su delega della legge 124/2015 ( Madia ) stabilisce che le società a
controllo pubblico debbano munirsi di propri regolamenti per attuare il
regolamento con criteri di trasparenza e pubblicità.
Ove il
regolamento non venga emesso, trova applicazione l’articolo 36 del DLGS 165/2001
e quindi la regola del concorso pubblico.
Non serve
quindi il concorso pubblico come previsto dal DLGS 165/2001 ma solo il rispetto
dei criteri indicati.
Nel caso
in cui la società a controllo pubblico venga nuovamente ripresa nell’ambito
della pubblica amministrazione, solo i dipendenti già appartenenti alla
pubblica amministrazione, possono essere riassorbiti per il tramite di
procedure di mobilità.
Fabio
Petracci.