La Previdenza nella Legge di Bilancio 2022
Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla legge di Bilancio 2022, il disposto normativo interviene, in materia di previdenza, con i sottoelencati articoli:
- Art. 22 disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata;
- Art. 23 fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi;
- Art. 24 modifica della normativa sull’Ape sociale;
- Art. 25 opzione donna;
- Art. 25 Istituzione di un fondo per interventi in materia di previdenza nel personale
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ci preme fare una doverosa premessa prima di scendere nel dettaglio dei contenuti degli articoli: La quota 102 approdata in Legge di bilancio in sostituzione della quota 100, rischia di aggiungere ulteriore confusione al nostro panorama previdenziale.
I lavoratori italiani, alla luce del fatto che il 31 dicembre 2021 verrà meno la quota 100, una misura di per sé già criticabile in quanto sperimentale ed adatta solo ad alcune persone che hanno centrato i requisiti richiesti, avrebbero avuto ora più che ma bisogno, per scongiurare il rischio ‘scalone’, di un provvedimento strutturale che facesse chiarezza e non certo di una misura che andasse nuovamente ad innalzare il requisito anagrafico, rendendo anche quota 102 inutilizzabile dai quarantunisti, che sono rimasti nuovamente ‘a bocca asciutta’.
Assurdo questo perpetuarsi di un sistema a quote, la pensione è un diritto e non può identificarsi con un ipotetico terno al lotto.
Concordiamo invece sulla scelta di prorogare ufficialmente l’Ape sociale per un ulteriore anno, e ancor più concordiamo sul fatto che siano già stati messi a bilancio i fondi per la misura fino al 2027, in quanto questo particolare va nella direzione di una riforma ‘strutturale’ che era stata richiesta in ogni campo.
Importante soprattutto aver provveduto all’ampliamento delle categorie considerate gravose, in quanto procede nella giusta e corretta logica del “non tutti i lavori sono uguali”.
Non trova invece il nostro accoglimento la modifica effettuata sulla misura opzione donna, aggiungere due anni anagrafici ad una misura pensata per le donne, l’unica attualmente in vigore nel nostro sistema previdenziale e che già presuppone una scelta ragionata in quanto il ricalcolo dell’assegno è interamente contributivo, pare un ulteriore penalizzazione nei confronti di una categoria già duramente penalizzata. Si spera che qualcosa possa ancora essere fatto in tal senso al fine di ripristinare per lo meno i requisiti precedentemente vigenti, anche per non creare discriminazioni tra quante hanno già potuto beneficiare dell’opzione donna e ne potranno beneficiare fino al 31/12/2021 rispetto a chi ne potrà beneficiare dal 1/1/2022.
Di seguito, nel dettaglio, le misure approvate.
Art. 22 disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata
All’art.14, comma 1, dl n.4/2019, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni i età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022.
Dal 1° gennaio 2022 si potrà accedere al trattamento anticipato di pensione in presenza di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è confermata la possibilità di cumulare la contribuzione presente in diverse gestioni, purché i periodi non coincidenti.
Sono confermate le regole di incumulabilità con il possesso di redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad accezione di quelli derivati da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.
Il divieto di cumulo viene meno dal primo giorno di perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.
Le vecchie regole previste da “quota 100” per il comparto del pubblico impiego son riconfermate nella nuova misura di accesso al pensionamento anticipato e, precisamente, una finestra mobile di sei mesi e l’obbligo di comunicare all’amministrazione di appartenenza, il collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.
Il personale del comporto scuola ed AFAM per accedere al beneficio economico, in presenza del soddisfo dei requisiti previsti, dovrà presentare richiesta di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2022.
La richiesta di beneficio della prestazione pensionistica può essere presentata anche in data successiva al 31 dicembre 2022 a condizione che i requisiti siano soddisfatti entro tale data. (Stiamo parlando della cristallizzazione del diritto).
Art.23 fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi:
I lavoratori delle piccole e medie aziende in crisi potranno accedere a una forma di pensionamento anticipato in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 62 anni. E’ stato istituito, a tale scopo, presso il Ministero dello sviluppo economico uno specifico fondo, con una dotazione economica di:
200 milioni di euro per il 2022;
200 milioni di euro per il 2023;
200 milioni di euro per il 2024.
E’ compito, dello stesso Ministero, emanare nei 60 giorni successivi l’entrata in vigore della legge di bilancio, i criteri, le procedure e i termini per la gestione delle richieste.
Art. 24 Modifica della normativa dell’APE SOCIALE.
Confermato al 31 dicembre l’istituto normativo dell’APE SOCIALE.
Il provvedimento licenziato dal Governo è stato modificato al comma 179 lettera a) e d), nello specifico:
- in presenza di lavoratori disoccupati è stata eliminata la condizione di esclusione dal beneficio se non in presenza della conclusione della prestazione di
disoccupazione da almeno tre mesi; - E’stata estesa la platea delle lavorazioni gravose implementando la tabella delle attuali 15 categorie portandola a 23 voci. Le mansioni sono riportate nell’allegato A.
E’ opportuno evidenziare come, se anche la scadenza della norma sia stata prorogata al 31 dicembre 2022, la dotazione finanziaria a copertura è stata programmata fino all’anno 2027 in una logica di parziale modifica strutturale.
L’autorizzazione di spese è stata incrementata di:
141,4 milioni di euro per il 2022;
275,0 milioni di euro per il 2023;
247,6 milioni di euro per il 2024;
185,2 milioni di euro per l’anno 2025;
104,5 milioni di euro per l’anno 2026;
16,9 milioni di euro per l’anno 2027.
ART. 25 Opzione Donna
Art. 16, comma 1, Dl n. 4/2019, il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e 61 anni per le lavoratrici autonome.
La pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo e restano confermat le finestre già in vigore.
A cura del dott. Domenico Cosentino.