Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva di ferie non godute
Recentemente, l’ordinanza n. 21297/2023 della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che “Il termine di prescrizione del diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva di ferie non godute decorre secondo le regole generali dal momento in cui il diritto medesimo può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Invero, il termine di prescrizione decennale si applica solo all’ordinaria azione risarcitoria che, nel corso del rapporto di lavoro, il dipendente può promuovere contro il proprio datore di lavoro per il fatto che non gli consenta di fruire delle (o di recuperare le) ferie, atteso il principio della loro non monetizzabilità nel corso del rapporto di lavoro (art. 10 d.lgs. n. 66/2003).
In tal caso effettivamente il termine decorre dal verificarsi del danno e, quindi, in costanza del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie l’oggetto della domanda risultava del tutto diverso: esso era rappresentato dall’indennità sostitutiva delle ferie non godute, che può essere richiesta dal lavoratore solo alla cessazione del rapporto di lavoro, proprio in omaggio al suindicato principio di non monetizzabilità delle ferie durante il rapporto di lavoro.
In relazione a tale diritto – di natura diversa dal danno risarcibile durante il rapporto di lavoro – il termine di prescrizione decorre secondo le regole generali dal momento in cui il diritto medesimo può essere fatto valere, ossia dalla cessazione del rapporto di lavoro.