Il lavoro domenicale deve sempre essere specificamente compensato
La Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 31712/2024 del 10 dicembre 2024, si è espressa sul caso di un gruppo di lavoratori inquadrati come pulitori turnisti con applicazione del CCNL Multiservizi, che richiedevano in giudizio il pagamento a titolo di maggiorazione del 30% dell’ordinaria retribuzione con riferimento al lavoro prestato nel corso delle giornate coincidenti con la domenica.
Il CCNL Multiservizi non indennizza in alcun modo il lavoro domenicale, limitandosi a prevedere un diritto al riposo compensativo per i lavoratori che prestano attività nel corso di tale giornata.
Ad avviso delle Corti di merito non era prevista però alcuna maggiorazione a carattere di ristoro – non necessariamente di ordine economico – ma comunque rappresentante un quid pluris idoneo a compensare la peculiare forma di sacrificio sopportata dai lavoratori occupati la domenica.
La Corte di legittimità, secondo un orientamento costante, ritiene che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole ai lavoratori.
Dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la particolare penosità della prestazione lavorativa coincidente con la domenica, con uno specifico quid pluris.
Del resto, il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per i pulitori turnisti non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali.
La prospettazione da parte dei lavoratori interessati di una serie di disagi e sacrifici incidenti su interessi umani e familiari compromessi dal lavoro domenicale, ha portato i giudici di merito al riconoscimento di maggiorazione del 30% della retribuzione giornaliera per le giornate di lavoro domenicale, essendo emersi, in fatto, la percezione della medesima retribuzione oraria spettante ai lavoratori non turnisti e il godimento del medesimo numero di giorni di riposo settimanale per tutti i dipendenti, turnisti e non, rimanendo così il riposo compensativo, di per sé solo, insufficiente a compensare il disagio dovuto alla prestazione lavorativa in giorno festivo domenicale.
avv. Alberto Tarlao