CORTE COSTITUZIONALE – La disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica non può essere modificata dalla legislazione regionale
Sentenza 76/2024 Impiego pubblico – Sanità – Illegittimità costituzionale parziale art. 23 legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7 ex art. 117 della Costituzione.
Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica soggiace alle norme statali e non può essere modificata dalla legislazione regionale.
E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23 della legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 2023 per contrasto della disposizione che andremo ad esaminare con l’articolo 117 terzo comma in relazione ai principi fondamentali della materia “ tutela della salute” che comporta l’assorbimento della questione relativa ai principi fondamentali della materia “professioni”.
La questione attiene nello specifico il quadro normativo relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con particolare riferimento alla composizione della commissione per la selezione degli idonei per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.
Nell’ottica della specialità, il legislatore nazionale ha così emanato una apposita disposizione sulla composizione dell’organo collegiale, In ragione della caratterizzante attività di ricerca degli Istituti, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha, quindi, ritenuto necessario che la selezione degli idonei tra cui conferire la responsabilità gestionale delle UOC fosse effettuata da membri sensibili anche ai profili della ricerca ed ha, pertanto, sostituito nella presidenza il direttore scientifico al direttore sanitario ed ha assegnato la nomina di uno dei componenti tecnici all’organo collegiale appositamente preposto ad iniziative e pareri sull’attività scientifica, vale a dire il comitato tecnico-scientifico.
A sua volta, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale n. 29 del 2004, recante le norme sull’organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale, ha adottato una propria disciplina sugli IRCCS (art. 10) e, a partire dal 2006, ha anche regolato la composizione della commissione deputata alla selezione degli idonei per gli incarichi di direzione delle strutture complesse dei predetti Istituti. Il comma 7 dell’art. 10 – nel testo vigente sino alla sostituzione disposta dal censurato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 – prevedeva una commissione a tre, formata dal direttore sanitario, dal direttore scientifico, e da un direttore di UOC della disciplina oggetto dell’incarico, scelto dal collegio di direzione. La presidenza dell’organo era attribuita al direttore sanitario o al direttore scientifico a seconda che l’attribuzione dell’incarico attenesse ad una struttura a prevalenza assistenziale o di ricerca. Di seguito, intervenendo nuovamente in materia, con la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore regionale ha previsto che la commissione sia composta da cinque membri: ancora, di diritto, il direttore scientifico e il direttore sanitario, accanto alla rinnovata componente tecnica, individuata in tre direttori di struttura complessa, scelti per sorteggio.
Ha però ritenuto la Consulta come l’unico principio fondamentale applicabile, secondo il criterio di specialità, sia quello posto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale «la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede [e] da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale».