I limiti di età per il collocamento a riposo nel pubblico impiego si applicano alle partecipate?

Il Decreto Presidente della Repubblica 29/12/1973 n.1092 stabilisce testualmente all’articolo 4 che gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

La norma non opera cenno alcuno ai dipendenti dalle partecipate.

Successivamente, l’articolo 1 della legge 70/1975 nello stabilire che lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge, esclude dall’applicazione della stessa gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l’assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene l’elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Nella tabella allegata non vi è cenno alcuno alle partecipate.

Ancora di seguito, il decreto legge 24/06/2014, n. 90- Misure urgenti per l’efficienza della p.a. e per il sostegno dell’occupazione – all’articolo 1 Misure urgenti in materia di lavoro pubblico – stabilisce che salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.

Attualmente il decreto legislativo, 19/08/2016 n° 175 all’articolo 19, stabilisce ai primo comma che, salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

Aggiunge quindi al secondo comma che le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pare quindi che la specialità normativa delle predette società si limiti alle procedure di assunzione per la selezione ed il contenimento dell’organico.

Si ritiene pertanto che nelle società partecipate non vadano applicati i limiti di età per la risoluzione del rapporto.

 

Art. 19
Gestione del personale

Articolo 1 legge 70/1975

Lo stato giuridico e il trattamento economico d’attività e di fine servizio del personale dipendente dagli enti pubblici individuati ai sensi dei seguenti commi sono regolati in conformità della presente legge.

Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli enti pubblici economici, gli enti locali e territoriali e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti ospedalieri e gli enti ecclesiastici, le università e gli istituti di istruzione, gli istituti di educazione, le opere universitarie, le scuole di ostetricia autonome, gli osservatori astronomici e vulcanologici, gli istituti geologici, le deputazioni di storia patria e in genere le accademie e gli istituti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, e successive modificazioni, salvo quelli compresi nella parte VII della tabella allegata alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali, le camere di commercio e gli enti di patronato per l’assistenza dei lavoratori, la Cassa per il Mezzogiorno.

La tabella allegata alla presente legge contiene l’elenco degli enti individuali e classificati, sulla base delle funzioni esercitate, in categorie omogenee, senza pregiudizio per le soppressioni o fusioni di enti che dovessero intervenire per effetto di successive leggi di riforma.

Alte professionalità

In vista dell’area delle Elevate Professionalità nelle Pubbliche Amministrazioni

Intervento dell’avv. Fabio Petracci , Centro Studi di CIU Unionquadri, in occasione del Convegno Quadri e Alte Professionalità nel Pubblico Impiego.

Vedrò di sollevare alcuni quesiti per favorire ed avviare la discussione.

Stiamo trattando delle categorie delle alte professionalità nell’ambito del Pubblico Impiego, dove un grosso nucleo di professionalità appaiono  compresse nel cosiddetto inquadramento delle categorie non dirigenziali e dove si è voluto individuare il motore della macchina amministrativa esclusivamente nella dirigenza.

Ciò avviene, nonostante nell’organizzazione del lavoro privato presenti ormai e da tempo nuove forme di organizzazione che vede sempre più protagonisti lavoratori altamente qualificati che svolgono un lavoro non manuale volto alla produzione di output tendenzialmente intangibili.

Da molto tempo, sono emerse e si sono consolidate nuove istanze del ceto medio che dopo la marcia dei 40.000 e la lotta al livellamento retributivo, ora è alle prese con l’accentramento della ricchezza e la scomparsa di molte forme di mobilità sociale.

L’emergere di queste istanze ha trovato trova una seppur parziale risposta nel mondo del lavoro con la legge 190/85 che riconosce la categoria dei quadri intermedi, modificando l’articolo 2095 del codice civile.

Sul piano del lavoro pubblico, nonostante l’epocale riforma degli anni 90 che ha voluto introdurre la disciplina del lavoro privato nelle pubbliche amministrazioni un simile fermento non si è mai verificato.

Allorquando con la legge 421/1992 si delineava il nuovo assetto dell’impiego pubblico, nessun ostacolo normativo si frapponeva alla piena applicazione dell’articolo 2095 del codice civile che vede le categorie dei lavoratori suddivise in operai, impiegati, quadri e dirigenti.

Il tema era toccato sotto l’aspetto dello spazio contrattuale collettivo dall’articolo 40 del DLGS 165/2001 che prevedeva l’esistenza di una specifica e distinta disciplina nell’ambito dei contratti collettivi di comparto per coloro che svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi.

Con il DLGS 150/2009 l’articolo 40 era semi abrogato, restando la semplice previsione della possibilità per i contratti collettivi di istituire apposite sezioni per specifiche professionalità.

Trattandosi di un mondo del lavoro ormai collocato nell’ambito del diritto civile, ci si chiede il perché di questa differenziazione.

In primis, potremmo ritenere come l’organizzazione del lavoro pubblico, nonostante la riforma, non appaia in grado di fare propria la nuova organizzazione del lavoro della conoscenza nonché le istanze sociali ormai maturate.

Ove un tanto non fosse vero, potremmo azzardarci a ritenere l’esistenza nell’ambito del pubblico impiego di un deficit di pluralismo e libertà sindacale se non addirittura una certa sudditanza delle scelte legislative rispetto ad un ruolo anomalo del sindacato.

Nell’ambito di questa consolidata situazione, si inserisce l’esigenza straordinaria di una Pubblica Amministrazione altamente qualificata imposta dal PNRR.

E’ stata quindi introdotta per legge una ulteriore area professionale dove collocare le Elevate Professionalità.

Il contratto collettivo delle Funzioni Centrali ha recepito questa previsione meglio definendo quest’ambito di inquadramento.

Resta aperta la definizione dei criteri per l’accesso a quest’area di inquadramento.

Di fronte a questo improvviso mutamento di rotta che impone il riconoscimento de Elevate Professionalità serve focalizzare la nostra attenzione sui criteri di selezione degli appartenenti all’area professionale ad evitare trascinamenti ed automatismi, evitando pure che la nuova area automaticamente assorba anomale situazioni individuali e collettive già consolidate.

E’ necessario quindi creare una reale posizione retributiva e normativa per quanti verranno a far parte dell’area delle elevate professionalità.

Va attentamente verificata l’analoga ed inferiore area dei funzionari che ricalca per certi versi talune caratteristiche della nuova area delle Elevate Professionalità per verificare se vi sia un disegno di una Pubblica Amministrazione nel suo complesso totalmente professionalizzata.

Bisognerà ragionare oltre l’ipotesi prevista per il contratto delle amministrazioni centrali per poter tradurre la riforma nelle diverse amministrazioni, principalmente locali, dove esistono situazioni spesso difformi.

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CONVEGNO – Quadri e Alte Professionalità nel Pubblico Impiego (meritocrazia e professionalità)

Il convegno, organizzato da CIU UNIONQUADRI, si terrà giovedì 10 marzo 2022 dalle ore 14:30 alle 17:30 a Roma presso il Parlamentino del CNEL, viale David Lubin n.2,  (scarica la locandina). 

Contestualmente, in orario da programmarsi, si terrà pure una riunione del Centro Studi.

Per i soci e consulenti del Centro Studi che provengono da fuori Roma, CIU Unionquadri troverà una sistemazione presso un hotel di propria fiducia e rimborserà le spese del viaggio.

Per fruire dell’agevolazione, sarà necessario comunicare la propria adesione entro la giornata del 4 marzo, telefonando dalle 9.00 alle 16.00 allo 06 320 04 27 oppure al 392 572 04 35, chiedendo della signora Zaira Odicino.

Il Presidente del Centro Studi
Fabio Petracci

Arrivano le elevate professionalità anche nella sanità pubblica.

Anche l’ordinamento professionale che sta per essere introdotto con il nuovo CCNL della Sanità Pubblica risente degli orientamenti volti a rivalutare le elevate professionalità non dirigenziali manifestati con il DL 80/2021 e con il successivo CCNL delle Amministrazioni Centrali.

Nell’ambito sanitario il tema dell’inquadramento e della professionalità è reso più importante anche per il grave ed attuale impegno del personale e dall’esistenza di professioni che si caratterizzano anche a livello autonomo ed ordinistico.

Con il nuovo contratto, il personale non dirigente è ripartito in n.5 aree così suddivise:

  1. Operatori ausiliari (A);
  2. Operatori (B);
  3. Assistenti (C);
  4. Professionista della salute e dei funzionari (D);
  5. Personale di elevata qualificazione (E)

Ogni area contiene dei profili riferibili.

Il sistema di classificazione di cui raggruppa funzionalmente i diversi ruoli come di seguito specificato:

  •  Ruolo sanitario – personale infermieristico e delle altre professioni sanitarie: caratterizzato dallo svolgimento di attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva; alla riabilitazione, all’esecuzione di procedure tecniche necessarie alla effettuazione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale; all’attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
  • Ruolo socio sanitario: caratterizzato dallo svolgimento di attività dirette prevalentemente ad erogare prestazioni sociosanitarie e azioni di protezione sociale nonché ad intervenire in attività di mantenimento dello stato di salute ed in attività di lotta all’emarginazione, devianza e dipendenza;
  • Ruoli amministrativo, tecnico e professionale: caratterizzati dallo svolgimento di attività proprie delle funzioni finalizzate al miglioramento dell’attività aziendale di loro competenza nell’ottica dell’efficienza, efficacia e semplificazione dell’azione amministrativa, gestionale e tecnico -professionale.

La principale novità come già accennato è data dall’introduzione dell’area del Personale ad Alta Professionalità che in qualche modo pare differenziarsi dalle altre categorie non dirigenziali e richiamare la figura del quadro.

La norma contrattuale prevede che l’accesso all’area possa avvenire dall’esterno o tramite una progressione tra aree.

In patica, stabilisce la norma contrattuale che i profili di quest’area corrispondono a quelli dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari alla cui denominazione però è aggiunto il suffisso” ad elevata qualificazione”.

In realtà l’aspetto qualificante per quest’area è dato dal fatto che a ciascun appartenente sarà conferito un incarico a termine come ora avviene per i dirigenti.

Tale incarico naturalmente comporterà una valenza economica.

Il nuovo contratto disciplina inoltre i passaggi di profilo e le progressioni economiche all’interno delle aree.

I passaggi di profilo avverranno previa verifica dei requisiti ed in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni.

E’ prevista inoltre anche una progressione economica all’interno delle aree mediante “differenziali economici di professionalità.”

L’attribuzione di questo istituto non determina attribuzione di mansioni superiori ed avviene mediante procedura selettiva di area, con il requisito di precedenti disciplinari nel triennio che non siano la multa

I “differenziali economici di professionalità” sono attribuiti, fino a concorrenza del numero corrispondente all’importo fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base alla media aritmetica semplice degli ultimi tre punteggi conseguiti e riportati nella valutazione annuale di performance individuale, a partire dalla media più elevata e proseguendo in ordine decrescente

Fabio Petracci

Alte professionalità

Novità per il personale degli enti locali.

La normativa di cui al DL 80/2021 e la sua ricaduta sulla contrattazione degli enti locali.

Il recente DL 80/2021 contiene un insieme di norme destinate a disciplinare carriere ed assunzioni nell’ambito del pubblico impiego.

La normativa ha fornito la base legale per la contrattazione collettiva nell’ambito di tutto il pubblico impiego in primis per Amministrazioni Centrali, ma è destinata ad improntare anche la contrattazione nell’ambito degli enti locali.

L’introduzione dell’Area delle Elevate Professionalità – quarta area nell’ambito delle Amministrazioni Centrali è destinata a ripercuotersi anche sull’inquadramento contrattuale degli enti locali dove dovranno comunque individuarsi nell’ambito della contrattazione le alte professionalità, evitando automatiche trasposizioni da un’area all’altra.

La legge disciplina per la prima volta le progressioni orizzontali improntandole a propri criteri che andranno recepiti anche dalla contrattazione degli enti locali.

Contestualmente favorisce i passaggi di area per il personale interno subordinandolo esclusivamente a criteri selettivi e comparativi che paiono escludere il concorso.

La legge apre ad esperienze di contratti di formazione lavoro/apprendistato con giovani laureati e diplomati.

Espressamente per gli enti locali è prevista la costituzione di apposite liste di idonei / abilitati che possono essere assunti per interpello in caso di necessità.

Norme particolari attengono alle assunzioni di segretari e vice segretari comunali.

Fabio Petracci

Autorità Portuali di Sistema – Datori di lavoro pubblici o privati?

Il lavoro alle dipendenze delle Autorità Portuali di Sistema.

L’inquadramento giuridico delle Autorità Portuali di Sistema determina la natura del rapporto di lavoro con le stesse.

Con la legge 84/1994 all’articolo 6 come modificato dal DLGS n.169/2016 sono istituite le Autorità di Sistema Portuale, inizialmente 15.

Trattasi di raggruppamenti di Autorità Portuali attorno al porto principale di una determinata zona di mare.

La legge pone i seguenti compiti ed obiettivi per queste particolari strutture amministrative così individuandoli:

  1. indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. All’Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell’articolo 24;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
  3. affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1;
  4. coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell’ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella circoscrizione territoriale;
  5. amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);68
  6. promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro portuali e interportuali.

Come dato a vedere, trattasi di compiti di natura amministrativa e regolatrice che si intersecano con compiti di natura maggiormente operativa.

Ne risulta quindi una struttura complessa per quanto riguarda la collocazione anche nell’ambito dei rapporti di lavoro.

Ne risente dunque anche la definizione giuridica, laddove il comma 5 del citato articolo 6 della legge 84/1994 definisce l’Autorità di Sistema Portuale come ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro, la legge stabilisce che ad esse si applicano i principi di cui al Titolo I del DLGS 165/2001 (Testo Unico del Pubblico Impiego). Quindi non l’intero testo unico.

In sostanza il Titolo I del Testo Unico del Pubblico Impiego riguarda i principi generali della legge, nonché gli articoli 6, 6 bis, 6 ter, che riguardano le assunzioni del personale ed il conferimento di incarichi a terzi.

Ciò in pratica significherà che le Autorità Portuali di Sistema dovranno ad uniformarsi alle norme vigenti in tema di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale, in tema di lavori flessibili, di assunzioni e di passaggio di area.

Le assunzioni come previsto dall’articolo 6 della legge 84/94 dovranno essere disciplinate da regolamenti che rispettino i criteri di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 Costituzione. A procedure così ispirate dovranno pure attenersi i conferimenti di incarichi dirigenziali.

Non risulterebbero peraltro applicabili l’articolo 35 del DLGS 165/2001 in tema di concorsi nonché la normativa in tema di mansioni di cui all’articolo 52 DLGS 165/2001 e la parte disciplinare del testo unico articoli 55 bis e seguenti, nonché la parte che attiene alla rappresentanza sindacale ed alle relazioni sindacali.

Dunque una disciplina con connotati generali pubblicistici applicata a rapporti di lavoro che una volta instaurati mantengono la loro natura privatistica.

Sostanzialmente i rapporti di lavoro dovrebbero assumere una connotazione similare a quella prevista per le società partecipate pubbliche dal DLGS 175/2016.

A conferma del fatto che le norme concernenti nomine ed assunzioni partecipano alla normativa dell’impiego pubblico, la Cassazione, Sezione Lavoro Ordinanza 6.10.2020 n.21484 ha ritenuto che l’assunzione della qualifica dirigenziale presso le autorità portuali, aventi natura di enti pubblici economici, è sottratta alla disciplina di acquisizione automatica della qualifica superiore fissata dall’art. 2103 c.c., in quanto l’immissione nei ruoli dirigenziali, anche nel caso consegua ad una progressione verticale, è equiparabile al reclutamento esterno ed attiene alla fase della costituzione del rapporto di lavoro, retta dai principi fissati dall’art. 97 Costituzione.

Per quanto riguarda invece l’assunzione di un dirigente privo della cittadinanza italiana il TAR Puglia Lecce Sezione I sentenza 26.6.2012 n.1138 ha ritenuto che è’ illegittimo il decreto con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato Presidente dell’Autorità Portuale un cittadino straniero, atteso che il possesso del requisito della cittadinanza italiana è indispensabile per accedere alla medesima carica.

Fabio Petracci.

 

 

 

 

 

 

Siglata l’intesa precontrattuale nel Pubblico Impiego. Importanti novità per i quadri.

Un passo verso la meritocrazia.

In data 21 dicembre, è stata sottoscritta la preintesa contrattuale tra ARAN ed associazioni sindacali cui a breve farà seguito il nuovo contratto collettivo per le Funzioni Centrali delle Amministrazioni statali.

Il contratto è espressamente definito dalle parti come uno strumento efficace ed innovativo di gestione del personale per incentivarne lo sviluppo professionale.

Professionalità e meritocrazia sono state del resto le mete del Ministro Brunetta anche nelle precedenti riforme che non sempre hanno raggiunto lo scopo anche a causa della complessità dei meccanismi premiali.

Per queste ragioni la parte dedicata all’inquadramento ed alle progressioni di carriera è stata ampliamente modificata.

Le modifiche all’attuale inquadramento professionale.

Il precedente inquadramento limitato a tre aree e concentrato principalmente nell’area B e C ha subito un interessante mutamento.

Sono state eliminate le tre aree contraddistinte da un semplice numero e ne sono state introdotte 4 contraddistinte da un indicazione professionale.

L’area base è quella degli operatori caratterizzata da mansioni semplici e da una scolarità corrispondente alla scuola dell’obbligo.

L’area successiva è invece quella degli assistenti dove è previsto un livello di mansioni di media difficoltà ed una scolarità corrispondente al livello di scuola superiore.

La terza area è quella dei funzionari con compiti direttivi e professionalità superiore per il cui ingresso è prevista almeno la laurea breve.

Va notato che l’accesso in base al titolo di studio può essere sostituito da un periodo prefissato di permanenza nell’area inferiore.

L’ipotesi contrattuale riguarda pure le progressioni orizzontali che saranno impostate con criteri di anzianità uniti a criteri meritocratici. Le progressioni orizzontali rivestiranno esclusivamente valenza economica.

L’area delle Elevate Professionalità.

La vera novità è però data dall’istituzione di una quarta area definita delle elevate professionalità.

In quest’ambito dovrebbe trovare collocazione il fulcro delle professionalità del personale non dirigente.

L’intesa precontrattuale inoltre prevede conformemente a quanto già stabilito dalla legge 80/2021 la possibilità di transito meritocratico tramite procedura valutativa e non concorso per il passaggio all’area superiore.

Notiamo inoltre come le posizioni organizzative siano previste per la sola area dei funzionari, nel mentre nell’ambito della quarta area, sarà prevista l’attribuzione generale di incarichi, come accade per la dirigenza.

Sicuramente si tratta di un passo in più per le alte professionalità nel pubblico impiego e speriamo sia un passo verso la meritocrazia.

E’ previsto un periodo transitorio per l’attuazione del nuovo inquadramento.

All’ipotesi contrattuale è allegata la tabella 2 che stabilisce la corrispondenza tra il vecchio inquadramento ed il nuovo.

Particolare significativo è il fatto che tale corrispondenza non è attuata per quarta area delle elevate professionalità, dove saranno attuati criteri marcatamente meritocratici.

Va ricordato che è la legge 80/2021 a prevedere l’esistenza di un’apposita area delle alte professionalità e che quindi detto sistema di inquadramento dovrà trovare applicazione a tutti i settori del pubblico impiego, ivi compresi sanità ed enti locali, con eccezione della scuola.

La vicenda dei quadri e l’azione di CIU UNIONQUADRI.

A proposito ricordiamo come nell’ambito del pubblico impiego, non ha mai trovato attuazione la categoria dei quadri, né vi è stato riconoscimento alcuno per le alte professionalità non dirigenziali.

Diversi tentativi in sede giudiziale di dare attuazione al riconoscimento dei quadri nel pubblico impiego non hanno avuto buon esito, in quanto la giurisprudenza si è sempre attestata su di un principio di specialità dell’inquadramento incompatibile con la trasposizione nell’ambito del pubblico impiego delle categorie professionali del lavoro privato.

La legge (145/2002 Legge Frattini) che istituiva la vice dirigenza nel pubblico impiego è stata abrogata prima di aver visto la luce, per la forte ostilità manifestata dai sindacati confederali.

Torna ora ineluttabile a farsi sentire anche in ragione delle necessità derivanti dall’attuazione del PNRR, il tema della professionalità e della meritocrazia nell’ambito della cosa pubblica mortificato da un sostanziale appiattimento delle aree non dirigenziali voluto dai sindacati confederali.

Ora, l’assetto contrattuale prospettato appare evolversi secondo le previsioni di cui alla legge 9.6.2021 n.89 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia).

La legge, oltre ad aver previsto procedure concorsuali specifiche per reperire professionalità in grado di attuare i progetti connessi al PNRR, all’articolo 3 (misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito) prevede l’istituzione per il tramite della contrattazione collettiva di una quarta area professionale dove inquadrare il personale ad elevata qualificazione.

Su tale previsione, si era già attivato il sindacato CIU Unionquadri per dare un contenuto alla stessa che consentisse un reale riconoscimento della categoria. CIU Unionquadri aveva quindi ottenuto un incontro di una propria delegazione con il Capo Dipartimento del Ministero della Funzione Pubblica, chiedendo come ai componenti della nuova area dovesse riconoscersi un’adeguata dinamica retributiva e di carriera, e come per la stessa avrebbe dovuto ritenersi superato il sistema delle posizioni organizzative di natura temporanea e discrezionale.

I punti formulati dal sindacato dei quadri – CIU UNIONQUADRI erano i seguenti:

  1. Definizione dell’area come Area Quadri, Professionisti, Alte Professionalità.
  2. Selettività per l’individuazione della figura del quadro nella P.A.
  3. Eliminazione di qualsiasi automatismo retributivo e di carriera, collegamento della retribuzione all’incarico affidato ed ai risultati raggiunti.
  4. Individuazione di criteri normativi che prendano atto delle esigenze specifiche della categoria (assicurazione per responsabilità civile e difesa in giudizio, formazione continua, benefits anche legati a trasferimenti).

In particolare nel documento era auspicato che le posizioni organizzative in tale area fossero superate dal conferimento di incarichi simili a quelli previsti per la dirigenza.

Se, la definizione formale della nuova area come area quadri non risulta al momento attuata, per il resto molti dei contenuti inseriti nella preintesa ci dicono come si vada in ogni caso verso un’area ben precisa e distinta della alte professionalità.

Fabio Petracci

 

CASSAZIONE – Somme percepite in buona fede dal lavoratore dipendente.

Cassazione, ordinanza interlocutoria 14.12.2021 n. 40004.

Somme percepite dai lavoratori dipendenti in buona fede. Vanno sempre restituite o si va verso l’irrepetibilità? Rimane in ogni caso la possibilità di ricorrere dopo tre gradi di giudizio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

La Corte di Cassazione di fronte all’impugnazione di un pubblico dipendente condannato a restituire alla Pubblica Amministrazione una somma percepita indebitamente a causa di un errore dell’amministrazione medesima, non ne accoglie il gravame, ma accertato che la somma era stata ricevuta in buona fede, tenendo conto del principio di affidamento, sottopone la questione alla Corte Costituzionale, perché ne valuti la legittimità costituzionale in ordine agli articoli 11 ( adesione a limitazioni di sovranità finalizzate a scopi di giustizia) e 117 rispetto dei vincoli di cui all’ordinamento comunitario.

La pronuncia della Cassazione parte dall’articolo 1 del Protocollo CEDU ove è enunciato il principio di protezione della proprietà così esplicato:

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”

Ferme le problematiche aperte e connesse ai rapporti tra ordinamento costituzionale e protocolli CEDU (vedasi sul punto Federalismi.it 5 febbraio 2020, Ordinamento Costituzionale – Protocollo n.16 alla CEDU: Un quadro problematico.”), numerose pronunce della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” hanno già affrontato temi identici in cui era parte anche l’Italia accogliendo la tesi della irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore.

Ci riferiamo in particolare alla sentenza della Prima Sezione dell’11 febbraio 2021 – Casarin / Italia.

Nel caso di specie, la ricorrente Casarin era stata chiamata a restituire all’INPS delle somme indebitamente percepite dopo un rilevante lasso di tempo senza che l’ente previdenziale avesse formulato riserva alcuna di ripetizione.

Nell’occasione la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva affermato il seguente principio:

La costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento, avente carattere retributivo non occasionale, ad un lavoratore in buona fede, operato dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, impedisce la ripetizione di tale emolumento (benché indebito ai sensi delle diposizioni nazionali), in quanto tale ripetizione comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione”.

Non vi è dubbio che anche qualora la Corte Costituzionale lasci intatta la portata dell’articolo 2033 del codice civile (ripetizione di indebito) che non considera in alcun modo la percezione di buona fede, il singolo cittadino potrà, una volta espletati tutti i gradi di giudizio, ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ottenendo ragione.

Avvocato Fabio Petracci

SEMINARIO – Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Dal 7 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dalle Aule di SPAZIO CRESCENZIO Via Ovidio, 32, Roma si terrà un ciclo di seminari di aggiornamento sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego , organizzato dall’Associazione APL – Avvocati per il lavoro, con il patrocinio della Scuola Forense «Vittorio Emanuele Orlando».

Gli iscritti all’APL potranno seguire i seminari in presenza (fino ad un massimo di 30 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Relatori: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Avv. Paolo Caruso, Dott.ssa Paola D’Avena, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Andrea Lutri, Cons. Paolo Mormile, Avv. Fabrizio Paragallo, Avv. Prof. Fabio Petracci, Cons. Prof. Vito Tenore.

PROGRAMMA DEI CORSI:

Martedì 7 Dicembre 2021
L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro.
Avv. Prof. Fabio Petracci
La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi.
Avv. Paolo Caruso

Martedì 14 Dicembre 2021
Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale mobilità.
Avv. Prof. Fabio Petracci
Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro
Avv. Fabrizio Paragallo

Martedì 21 Dicembre 2021
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori
Cons. Nicola De Marinis
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali
Cons. Paolo Mormile

Martedì 11 Gennaio 2022
Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico
Cons. Prof. Vito Tenore
La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo
Avv. Andrea Lutri

Martedì 18 Gennaio 2022
La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto
Avv. Prof. Riccardo Bolognesi
La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione
delle performance
Dott.ssa Paola D’Avena

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form.
Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166
È previsto un contributo per la copertura delle spese di gestione e di organizzazione, anche informatica, dei 5 seminari di € 100,00 per gli iscritti all’Associazione e di € 160,00 per i non iscritti

CORSO – Il Rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Docenti: Avv. Prof. Fabio Petracci, Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Cons. Prof. Vito Tenore, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Prof. Iolanda Piccinini, Cons. Paolo Mormile, Dott.ssa Paola D’Avena, Avv. Paolo Caruso, Avv. Andrea Lutri, Avv. Fabrizio Paragallo.

Il corso è articolato in n. 5 seminari, della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 15 ore e si terrà nelle Aule di Spazio Crescenzio, in Roma, Via Ovidio n. 32.

Gli iscritti potranno seguire il corso in presenza (fino a un massimo di 40 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Costo per gli iscritti APL € 150.

Costo del corso per i non iscritti € 300.

Il corso inizierà il 26 ottobre 2021 e si concluderà il 23 novembre 2021.

Le lezioni si terranno il martedì, con orario 14/17, secondo il seguente calendario:

Martedì 26 ottobre 2021

Docenti: Avv. Fabio Petracci, Avv. Paolo Caruso 

L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro (Avv. Fabio Petracci). La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi (Avv. Paolo Caruso).

Martedì 2 novembre 2021

Avv. Prof. Iolanda Piccinini e Avv. Fabrizio Paragallo

Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale, mobilità (Prof. Iolanda Piccinini). Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro (Avv. Fabrizio Paragallo).

Martedì 9 novembre 2021

Cons. Nicola De Marinis, Cons. Paolo Mormile

Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori (Cons. De Marinis). Contrattazione collettiva e relazioni sindacali (Cons. Mormile).

Martedì 16 novembre 2021

Cons. Prof. Vito Tenore, Avv. Andrea Lutri

Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico (Prof. Vito Tenore). La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo (Avv. Andrea Lutri).

Martedì 23 martedì 2021

Docenti: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, dott.ssa Paola D’Avena

La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto (Prof. Riccardo Bolognesi). La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione delle performance (dott.ssa Paola D’Avena).

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form. Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel. 0632 609166