CASSAZIONE – Somme percepite in buona fede dal lavoratore dipendente.

Cassazione, ordinanza interlocutoria 14.12.2021 n. 40004.

Somme percepite dai lavoratori dipendenti in buona fede. Vanno sempre restituite o si va verso l’irrepetibilità? Rimane in ogni caso la possibilità di ricorrere dopo tre gradi di giudizio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

La Corte di Cassazione di fronte all’impugnazione di un pubblico dipendente condannato a restituire alla Pubblica Amministrazione una somma percepita indebitamente a causa di un errore dell’amministrazione medesima, non ne accoglie il gravame, ma accertato che la somma era stata ricevuta in buona fede, tenendo conto del principio di affidamento, sottopone la questione alla Corte Costituzionale, perché ne valuti la legittimità costituzionale in ordine agli articoli 11 ( adesione a limitazioni di sovranità finalizzate a scopi di giustizia) e 117 rispetto dei vincoli di cui all’ordinamento comunitario.

La pronuncia della Cassazione parte dall’articolo 1 del Protocollo CEDU ove è enunciato il principio di protezione della proprietà così esplicato:

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”

Ferme le problematiche aperte e connesse ai rapporti tra ordinamento costituzionale e protocolli CEDU (vedasi sul punto Federalismi.it 5 febbraio 2020, Ordinamento Costituzionale – Protocollo n.16 alla CEDU: Un quadro problematico.”), numerose pronunce della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” hanno già affrontato temi identici in cui era parte anche l’Italia accogliendo la tesi della irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore.

Ci riferiamo in particolare alla sentenza della Prima Sezione dell’11 febbraio 2021 – Casarin / Italia.

Nel caso di specie, la ricorrente Casarin era stata chiamata a restituire all’INPS delle somme indebitamente percepite dopo un rilevante lasso di tempo senza che l’ente previdenziale avesse formulato riserva alcuna di ripetizione.

Nell’occasione la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva affermato il seguente principio:

La costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento, avente carattere retributivo non occasionale, ad un lavoratore in buona fede, operato dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, impedisce la ripetizione di tale emolumento (benché indebito ai sensi delle diposizioni nazionali), in quanto tale ripetizione comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione”.

Non vi è dubbio che anche qualora la Corte Costituzionale lasci intatta la portata dell’articolo 2033 del codice civile (ripetizione di indebito) che non considera in alcun modo la percezione di buona fede, il singolo cittadino potrà, una volta espletati tutti i gradi di giudizio, ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ottenendo ragione.

Avvocato Fabio Petracci

Legge 162/2021, ampliato il tema delle pari opportunità.

Entra in vigore la legge 162/2021 che amplia il tema delle pari opportunità, con alcune importanti novità quali il divieto di discriminazione anche indiretta in fase di assunzione, l’obbligo del rapporto per la Consigliera di Parità per le aziende oltre i 50 dipendenti e meccanismi premiali per le aziende munite di certificazione di parità di genere.

Un articolo della dottoressa Laura Angeletti componente del Centro Studi Corrado Rossitto di CIU Unionquadri.

La legge 162 del 5 novembre 2021, entrata in vigore lo scorso 3 dicembre, introduce interessanti modifiche al c.d. testo unico per le pari opportunità, di cui al d. lgs. 198 dell’11 aprile 2006.

Il decreto, strutturato in libri, titoli e capi, affronta il tema delle pari opportunità tra i generi da diverse angolazioni: il libro primo è dedicato alla gestione politica della promozione delle pari opportunità e istituisce gli organi rilevanti (comitato nazionale, consiglieri di parità, comitato per l’imprenditoria femminile). Il libro secondo riguarda le pari opportunità “nei rapporti etico sociali”, principalmente all’interno della famiglia, mentre il libro terzo colloca il tema nell’ambito “rapporti economici”, ed è quello che affronta in maniera specifica le discriminazioni sui luoghi di lavoro, con riferimenti specifici alla maternità e alla paternità, e all’esercizio dell’attività di impresa. Infine, il libro quarto è dedicato alle pari opportunità nei rapporti civili e politici.

Il libro terzo è quello maggiormente interessato dall’intervento di riforma, in quanto viene modificato fin dalla prima norma, l’articolo 25. Questa disposizione, rubricata “discriminazione diretta e indiretta”, costituisce il fulcro del diritto antidiscriminatorio: contiene la nozione stessa di discriminazione e definisce la differenza tra discriminazione diretta e indiretta, sulla base di definizioni che oramai sono divenute “tradizionali” all’interno del nostro ordinamento[1].

Si definisce discriminazione diretta “qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l’ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando (le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,)[2] le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”.

La legislazione comunitaria, in maniera non dissimile, definisce la discriminazione diretta come la situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia stata o sarebbe trattata un’altra persona in una situazione analoga[3].

[1] F. CARINCI, Diritto del lavoro, II, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet, 2012, 211

[2] Inciso introdotto dalla legge 162/2021

[3] Direttiva n. 2006/54

CONVEGNO – La formazione continua dei lavoratori per la ripartenza

Venerdì 10 dicembre alle 10:00 in diretta streaming su WEBTV.SENATO.IT dalla Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica.

La difficoltà di cambiare noi stessi

La vera resistenza al cambiamento è la sicurezza della nostra comfort zone. Vi riporto alcune storie che aiutano a capire le dinamiche che ci portano ad accettare di rimanere in situazioni che proprio non ci piacciono. Una volta raggiunta la consapevolezza e deciso di cambiare, inizia la parte più difficile: il ciclo emotivo del cambiamento.

(una riflessione a cura di Tiziana PANSA)

Le nostre abitudini sono state stravolte quasi quotidianamente, un’escalation che ha portato al blocco di quasi tutte le attività e all’obbligo di rimanere a casa: ciascuno avrà potuto verificare quanto sia tenace la resistenza al cambiamento anche solo delle nostre abitudini quotidiane, figuriamoci su noi stessi (“Ah, il mondo non è più quello di una volta…”. “Eh, i giovani d’oggi non sanno…”. Quante volte abbiamo sentito persone intorno a noi rimpiangere il passato, senza rendersi conto che il mondo cambia di continuo?).

 Il contesto intorno a noi evolve. Le persone, una volta raggiunto un certo equilibrio, tendono a voler rimanere ferme nella propria area di comfort, a costo di alienarsi dagli altri e dalle situazioni nuove che si vengono a creare. Però dovremmo ricordare la lezione di Charles Darwin, teorico della selezione naturale nell’evoluzione delle specie, il quale ci ha insegnato che in natura non è il più forte a sopravvivere, bensì colui che meglio si adatta al cambiamento. Invece noi, poco per volta, ci adattiamo alle situazioni che non ci piacciono. Non ci prendiamo la responsabilità di cambiare ciò che non va bene per noi.

Il filosofo americano Noam Chomsky utilizzava la metafora della rana bollita per spiegare come ogni cambiamento, se sufficientemente graduale, ci vede incapaci di reagire. Secondo la storiella, gettando una rana nell’acqua bollente, lei salterà fuori immediatamente, salvandosi la vita. Se, invece, la mettiamo in acqua fredda e poi iniziamo a scaldarla molto lentamente, lei si adatterà man mano alla temperatura e quando alla fine l’acqua diventerà troppo calda, non avrà più la forza di saltare fuori e morirà  bollita.

Secondo la psicologia comportamentale, l’area di comfort da cui è così difficile uscire è quella condizione mentale in cui la persona agisce in uno stato di assenza di ansietà, con un livello di prestazioni costante e senza percepire un senso di rischio. Noi siamo bloccati da paure di vario genere: si tratta delle nostre conversazioni interiori (ci diciamo, ad esempio, che non saremo capaci, che ormai siamo troppo vecchi per certe cose, che “non sta bene” esprimere la nostra rabbia) ovvero opinioni che potrebbero essere sostituite in qualsiasi momento con altre più utili, ma nella nostra mente sono equiparate a verità assolute, influenzano il modo in cui ci percepiamo e hanno il potere di paralizzare la nostra azione.

La più subdola fra tutte le conversazioni è quella che ci fa dire che le cose stanno così e non possiamo fare nulla per cambiarle, perché non dipendono da noi. Ovvero ci posizioniamo come vittima, innocente e impotente: stiamo male, ma stiamo comodi, non dobbiamo affrontare le nostre paure né fare la fatica di cambiare. In tal caso abbiamo tutto sotto il nostro controllo e ciò è molto rassicurante: il prezzo di una scelta di questo tipo è, però, altissimo, scegliendo la zona di confort ci adattiamo a vivere in una situazione sì tranquilla, ma via via sempre meno soddisfacente (come la rana che finisce bollita). Adattamento dopo adattamento, compromesso dopo compromesso, in pratica…scegliamo di non vivere.

La via di uscita? Come fa la rana, stordita dal calore, a saltare fuori dalla pentola?

Un coaching ontologico ci insegnerà che la parola chiave è responsabilità, intesa come abilità a rispondere. Ovvero, noi abbiamo il potere di cambiare noi stessi e le nostre conversazioni interiori: Invece di dirci che non possiamo fare nulla, perché la colpa è di qualcun altro, possiamo iniziare a chiederci cosa possiamo fare noi, per cambiare le cose.

Prendere coscienza di quello che non ci piace e decidere di cambiare è solo l’inizio. Secondo i ricercatori americani Don Kelley e Daryl Conner, da quel punto può iniziare la corsa su un ottovolante emotivo: se non siamo pronti, rischiamo di arenarci senza combinare nulla. Durante il ciclo emotivo del cambiamento, attraversiamo cinque fasi, a partire da un ottimismo ingiustificato (appena deciso, veniamo colti da un’euforia irrealistica, che si sgretola alle prime inevitabili difficoltà) che si trasforma nel suo opposto, cioè un pessimismo giustificato, ostacolo contro il quale si arena il 95% dei propositi di cambiamento.

Un classico sono i buoni propositi per il nuovo anno. Pensiamo di voler tornare in forma, ci iscriviamo in palestra (abbonamento annuale), compriamo tutta l’attrezzatura, ci immaginiamo già muscolosi e dimagriti in costume da bagno al mare…ed ecco che dopo la prima lezione, stanchi e indolenziti, iniziamo a rimpiangere la zona di comfort e ci chiediamo chi ce lo ha fatto fare, mettendo in dubbio la necessità di proseguire, cadendo in una “valle di disperazione” da cui è difficile uscire.

Per superare questa fase è utile scomporre l’obiettivo finale in una serie di sotto-obiettivi (prendendosi un impegno con se stessi, esplicitandolo davanti a testimoni). Tali stratagemmi ci aiutano a risalire dall’abisso verso un realismo incoraggiante, fase durante la quale facciamo fatica ma sappiamo di potercela fare. Compilare una lista dei piccoli successi quotidiani, da celebrare con soddisfazione, ci porta verso un ottimismo giustificato e infine verso il cambiamento riuscito.

 Non solo la vita delle persone viene spesso limitata dalla resistenza al cambiamento (dalla difficoltà di cambiare e di adattarsi a condizioni economiche e di mercato in continuo movimento): anche per le aziende succede. Lo abbiamo visto nell’emergenza legata al coronavirus, che ha costretto allo stop moltissime aziende: alla fine ad uscirne rinforzate saranno  ad esempio quelle che hanno avuto l’idea di convertire i propri impianti per la produzione di mascherine e disinfettanti per le mani, riuscendo così non solo a non fermare la produzione, ma a lavorare e produrre utili a pieno ritmo, oppure che son riuscite, comunque,  a riproporre/re-inventare il loro modo di produrre e vender prodotti.

Il cambiamento è per sua natura difficile da realizzare.  La nostra resistenza al cambiamento provoca difficoltà ad uscire dalla nostra area di comfort, altre volte, invece, abbiamo difficoltà ad accettare eventi esterni che viviamo come ingiusti (tipico è stata epidemia di Covid-19, che ha sconvolto le vite di milioni di persone): in un attimo ci siamo ritrovati chiusi in casa, senza poter lavorare, né frequentare luoghi pubblici, uscire a cena o anche solo invitare gli amici per un aperitivo.

Se ci guardiamo intorno, possiamo aver osservato diversi modi di reagire a questo imprevisto:  chi si è lasciato prendere dal panico, chi chiude tutto e aspetta che passi la tempesta, chi fa il minimo per sopravvivere, chi cerca di approfittare della situazione… e c’è chi reagisce, osservando ciò che accade, e cercando di capire come evolvere insieme alla situazione.

A questo proposito il racconto “Chi ha spostato il mio formaggio?” (di Spencer Johnson), divenuto ormai un classico, spiega molto bene e metaforicamente la situazione trascorsa.

 I protagonisti della storia sono quattro: due topolini mediamente intelligenti, ma con un olfatto favoloso (Nasofino e Trottolino) e due gnomi (Tentenna e Ridolino).

All’inizio le vite dei quattro personaggi sono molto simili: vivono in un labirinto e ogni giorno indossano la tuta e scarpe da ginnastica, escono di casa e vanno a cercare il formaggio per il loro sostentamento. Tutto cambia quando i quattro trovano un immenso deposito di formaggio, rifornito ogni giorno con nuove quantità. Gli gnomi, ben presto si stabiliscono a vivere direttamente nel deposito e iniziano a pensare di aver sempre vissuto lì.

 Ma, un brutto giorno, però, il formaggio scompare senza spiegazioni. Topolini e gnomi si trovano di fronte a un cambiamento imprevisto. I topolini sono i primi a reagire, si rimettono in moto e ben presto trovano del nuovo formaggio. I due gnomi, invece, rimangono completamente spiazzati (col tempo, infatti, si erano convinti di avere diritto al formaggio e vivono la situazione con un senso di profonda ingiustizia): Tentenna rimane rigidamente fermo sulla sua decisione aspettare che gli restituiscano ciò che gli è stato tolto mentre Ridolino si rende gradualmente conto che i segnali di un cambiamento c’erano stati (formaggio più secco, non rifornito quotidianamente), accetta la sua parte di responsabilità nell’accaduto e presto si mette di nuovo in cerca di altro formaggio.

Il formaggio è una metafora di quello che vorremmo avere nella nostra vita: un buon lavoro, ricchezza, salute, felicità… Il labirinto rappresenta il luogo in cui cerchiamo ciò che desideriamo: famiglia, azienda, associazione di volontariato, ecc. Il racconto ci insegna che il cambiamento è inevitabile: ci sarà sempre qualcuno che sposterà il “nostro” formaggio.

 Ridolino, con fatica e sofferenza impara che è meglio essere attento a ciò che succede intorno a lui, per cogliere i segnali di cambiamento e non essere impreparato quando la situazione evolve. Se avesse annusato più spesso il formaggio si sarebbe reso conto che diventava secco e che non veniva più rifornito ogni giorno. Da lì avrebbe potuto iniziare a cercare del nuovo formaggio prima di rimanerne completamente privo.

Al momento dell’entrata in vigore delle misure di contenimento dell’epidemia di Covid-19, le scuole e le aziende che avevano investito tempo e risorse per implementare nuove forme di lavoro smart o nuove tecnologie di comunicazione digitale, hanno potuto continuare a lavorare con un impatto economico decisamente minore rispetto ad altre.

Allo stesso modo alcune aziende, invece di accusare il colpo della chiusura degli impianti produttivi, hanno cercato una soluzione che fosse al tempo stesso utile alla collettività per far fronte alla crisi e all’azienda, per continuare a lavorare e garantire un reddito ai propri dipendenti, nel rispetto di condizioni di lavoro igienicamente sicure. 

Ciascuna realtà ha compreso che, comunque evolva la situazione, nulla tornerà ad essere come prima. Si aprono scenari di ampio respiro, che guardano ben oltre la fine della pandemia. La crisi sanitaria, umana ed economica è destinata a mutare profondamente il nostro modo di vivere e lavorare: quanto prima sappiamo cogliere la sfida di questo cambiamento ed escogitare nuove soluzioni per nuovi problemi, tanto più facilmente riusciremo costruire un nuovo equilibrio.

Ciò che noi possiamo fare, in periodi così difficili e dalle conseguenze imprevedibili è trarre qualche insegnamento utile per il nostro futuro.

Per caso siamo stati noi, proprio come gli gnomi del racconto, a non guardare i segnali che avevamo davanti agli occhi? A non ascoltare le voci di scienziati ed esperti che da tempo ci mettevano in guardia dalla pericolosità dei cambiamenti climatici e ambientali che il nostro stile di vita irresponsabile stava generando?

 Bill Gates già nel 2015 ci metteva in guardia dicendo che la minaccia più grande per l’umanità non era la guerra nucleare, bensì una pandemia. Suggeriva anche di iniziare a mettere in pratica ogni buona idea, dalla pianificazione degli scenari, alla ricerca sui vaccini, alla formazione degli operatori .

Inoltre, pur nella drammaticità degli eventi, non saranno sfuggiti fattori positivi (la solidarietà tra le persone e la responsabilità, anche sociale, delle imprese): la nostra sfida, alla fine della “tempesta”, sarà quella di raccogliere tutto il buono che è emerso (capacità di riconvertire impianti, politiche di sostegno alle imprese e alle famiglie, solidarietà verso le fasce più deboli, ecc.) e utilizzarlo per ricostruire una società e un tessuto economico più attento e consapevole, in grado di prevedere ed evitare simili disastri.

TP

SEMINARIO – Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Dal 7 dicembre 2021 al 18 gennaio 2022 dalle ore 14,30 alle ore 17,30 dalle Aule di SPAZIO CRESCENZIO Via Ovidio, 32, Roma si terrà un ciclo di seminari di aggiornamento sul rapporto di lavoro nel pubblico impiego , organizzato dall’Associazione APL – Avvocati per il lavoro, con il patrocinio della Scuola Forense «Vittorio Emanuele Orlando».

Gli iscritti all’APL potranno seguire i seminari in presenza (fino ad un massimo di 30 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Relatori: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Avv. Paolo Caruso, Dott.ssa Paola D’Avena, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Andrea Lutri, Cons. Paolo Mormile, Avv. Fabrizio Paragallo, Avv. Prof. Fabio Petracci, Cons. Prof. Vito Tenore.

PROGRAMMA DEI CORSI:

Martedì 7 Dicembre 2021
L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro.
Avv. Prof. Fabio Petracci
La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi.
Avv. Paolo Caruso

Martedì 14 Dicembre 2021
Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale mobilità.
Avv. Prof. Fabio Petracci
Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro
Avv. Fabrizio Paragallo

Martedì 21 Dicembre 2021
Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori
Cons. Nicola De Marinis
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali
Cons. Paolo Mormile

Martedì 11 Gennaio 2022
Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico
Cons. Prof. Vito Tenore
La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo
Avv. Andrea Lutri

Martedì 18 Gennaio 2022
La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto
Avv. Prof. Riccardo Bolognesi
La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione
delle performance
Dott.ssa Paola D’Avena

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form.
Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166
È previsto un contributo per la copertura delle spese di gestione e di organizzazione, anche informatica, dei 5 seminari di € 100,00 per gli iscritti all’Associazione e di € 160,00 per i non iscritti

La Previdenza nella Legge di Bilancio 2022

Il Consiglio dei Ministri ha dato via libera alla legge di Bilancio 2022, il disposto normativo interviene, in materia di previdenza, con i sottoelencati articoli:

  • Art. 22 disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata;
  • Art. 23 fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi;
  • Art. 24 modifica della normativa sull’Ape sociale;
  • Art. 25 opzione donna;
  • Art. 25 Istituzione di un fondo per interventi in materia di previdenza nel personale
    delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ci preme fare una doverosa premessa prima di scendere nel dettaglio dei contenuti degli articoli: La quota 102 approdata in Legge di bilancio in sostituzione della quota 100, rischia di aggiungere ulteriore confusione al nostro panorama previdenziale.

I lavoratori italiani, alla luce del fatto che il 31 dicembre 2021 verrà meno la quota 100, una misura di per sé già criticabile in quanto sperimentale ed adatta solo ad alcune persone che hanno centrato i requisiti richiesti, avrebbero avuto ora più che ma bisogno, per scongiurare il rischio ‘scalone’, di un provvedimento strutturale che facesse chiarezza e non certo di una misura che andasse nuovamente ad innalzare il requisito anagrafico, rendendo anche quota 102 inutilizzabile dai quarantunisti, che sono rimasti nuovamente ‘a bocca asciutta’.

Assurdo questo perpetuarsi di un sistema a quote, la pensione è un diritto e non può identificarsi con un ipotetico terno al lotto.

Concordiamo invece sulla scelta di prorogare ufficialmente l’Ape sociale per un ulteriore anno, e ancor più concordiamo sul fatto che siano già stati messi a bilancio i fondi per la misura fino al 2027, in quanto questo particolare va nella direzione di una riforma ‘strutturale’ che era stata richiesta in ogni campo.

Importante soprattutto aver provveduto all’ampliamento delle categorie considerate gravose, in quanto procede nella giusta e corretta logica del “non tutti i lavori sono uguali”.

Non trova invece il nostro accoglimento la modifica effettuata sulla misura opzione donna, aggiungere due anni anagrafici ad una misura pensata per le donne, l’unica attualmente in vigore nel nostro sistema previdenziale e che già presuppone una scelta ragionata in quanto il ricalcolo dell’assegno è interamente contributivo, pare un ulteriore penalizzazione nei confronti di una categoria già duramente penalizzata. Si spera che qualcosa possa ancora essere fatto in tal senso al fine di ripristinare per lo meno i requisiti precedentemente vigenti, anche per non creare discriminazioni tra quante hanno già potuto beneficiare dell’opzione donna e ne potranno beneficiare fino al 31/12/2021 rispetto a chi ne potrà beneficiare dal 1/1/2022.

Di seguito, nel dettaglio, le misure approvate.

Art. 22 disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata
All’art.14, comma 1, dl n.4/2019, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni i età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2022
.

Dal 1° gennaio 2022 si potrà accedere al trattamento anticipato di pensione in presenza di 64 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione è confermata la possibilità di cumulare la contribuzione presente in diverse gestioni, purché i periodi non coincidenti.

Sono confermate le regole di incumulabilità con il possesso di redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad accezione di quelli derivati da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.
Il divieto di cumulo viene meno dal primo giorno di perfezionamento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.

Le vecchie regole previste da “quota 100” per il comparto del pubblico impiego son riconfermate nella nuova misura di accesso al pensionamento anticipato e, precisamente, una finestra mobile di sei mesi e l’obbligo di comunicare all’amministrazione di appartenenza, il collocamento a riposo con un preavviso di sei mesi.

Il personale del comporto scuola ed AFAM per accedere al beneficio economico, in presenza del soddisfo dei requisiti previsti, dovrà presentare richiesta di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2022.

La richiesta di beneficio della prestazione pensionistica può essere presentata anche in data successiva al 31 dicembre 2022 a condizione che i requisiti siano soddisfatti entro tale data. (Stiamo parlando della cristallizzazione del diritto).

Art.23 fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori dalle imprese in crisi:
I lavoratori delle piccole e medie aziende in crisi potranno accedere a una forma di pensionamento anticipato in presenza di un’età anagrafica pari o superiore a 62 anni. E’ stato istituito, a tale scopo, presso il Ministero dello sviluppo economico uno specifico fondo, con una dotazione economica di:
200 milioni di euro per il 2022;
200 milioni di euro per il 2023;
200 milioni di euro per il 2024.
E’ compito, dello stesso Ministero, emanare nei 60 giorni successivi l’entrata in vigore della legge di bilancio, i criteri, le procedure e i termini per la gestione delle richieste.

Art. 24 Modifica della normativa dell’APE SOCIALE.
Confermato al 31 dicembre l’istituto normativo dell’APE SOCIALE.
Il provvedimento licenziato dal Governo è stato modificato al comma 179 lettera a) e d), nello specifico:

  1. in presenza di lavoratori disoccupati è stata eliminata la condizione di esclusione dal beneficio se non in presenza della conclusione della prestazione di
    disoccupazione da almeno tre mesi;
  2. E’stata estesa la platea delle lavorazioni gravose implementando la tabella delle attuali 15 categorie portandola a 23 voci. Le mansioni sono riportate nell’allegato A.

E’ opportuno evidenziare come, se anche la scadenza della norma sia stata prorogata al 31 dicembre 2022, la dotazione finanziaria a copertura è stata programmata fino all’anno 2027 in una logica di parziale modifica strutturale.

L’autorizzazione di spese è stata incrementata di:
141,4 milioni di euro per il 2022;
275,0 milioni di euro per il 2023;
247,6 milioni di euro per il 2024;
185,2 milioni di euro per l’anno 2025;
104,5 milioni di euro per l’anno 2026;
16,9 milioni di euro per l’anno 2027.

ART. 25 Opzione Donna
Art. 16, comma 1, Dl n. 4/2019, il trattamento pensionistico di cui al primo periodo del presente comma è altresì riconosciuto nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 60 anni per le lavoratrici dipendenti e 61 anni per le lavoratrici autonome.

La pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo e restano confermat le finestre già in vigore.

A cura del dott. Domenico Cosentino.

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Professionalità e formazione nel contratto di lavoro

Per formazione professionale intendiamo una vasta gamma di interventi destinati a ripercuotersi sul rapporto di lavoro.

Conosciamo la formazione inziale che corrisponde a quella attuata prima dell’ingresso nel mondo del lavoro, cui in qualche modo si affianca anche l’alternanza scuola – lavoro, la formazione continua in stretta connessione con il rapporto di lavoro, la formazione permanente che attiene principalmente ad una scelta del lavoratore.

Le principali funzioni della formazione professionale sono l’inserimento nel mercato del lavoro, la tutela occupazionale, ma anche legittimi obiettivi di carriera e di guadagno.

In questi periodi, siamo portati a vedere principalmente la formazione professionale in funzione di riconversione delle professionalità legate alle crisi ed alle trasformazioni aziendali o come strumento di politica attività del lavoro. Principalmente come strumento di mero Welfare.

Un esame completo della normativa in tema di formazione potrebbe fornirci un quadro maggiormente completo.

Eviteremo così un concetto povero e limitato di formazione professionale con connotati spesso emergenziali ed assistenziali.

Trattasi in primo luogo nel caso della formazione professionale, di un istituto che trova copertura costituzionale.

L’articolo 4 della Costituzione riconosce ad ogni cittadino non solo il diritto al lavoro, anche il dovere di svolgere una funzione utile secondo le sue possibilità e la sua scelta, riconoscendo così il diritto al miglioramento non solo economico, ma anche professionale.

Vi concorre anche nell’ambito della Costituzione medesima l’articolo 35 che testualmente tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

L’articolo 4 appena esaminato che menziona la scelta del lavoratore valorizza l’autodeterminazione del singolo per il quale la formazione può costituire uno strumento di innalzamento sociale e personale.

Si tratta quindi anche nella di un modello di formazione che dovrebbe assumere dimensione dinamica ed a misura del soggetto interessato Quindi l’istituto oltre che come diritto sociale dovrebbe rilevare pure come diritto della persona immedesimato nel termine di “capability” inteso come libertà effettiva.

Quindi, la formazione dovrebbe fornire al lavoratore la cosiddetta «occupabilità» o employability cioè la possibilità di spendere diverse occasioni di lavoro nell’arco della propria vita.

Notiamo che la normativa comunitaria in materia riconosce la formazione nell’ambito dei diritti sociali (trattato di Roma e Carta Sociale Europea).

Passando all’ordinamento nazionale, constatiamo come il diritto alla formazione non sia ancora del tutto effettivo.

In primo luogo con la legge 3/2001 e l’articolo 117 della Costituzione, la formazione è entrata a far parte delle competenze regionali.

Ciò determina il prevalere di una tipologia di formazione caratterizzata da interventi di welfare destinati a confliggere con la normativa statale cui è demandata la competenza in ambito di ordinamento civile e quindi di interventi nell’ambito del rapporto di lavoro e di natura contrattuale.

Numerosi sono in tema di competenza formativa i contenziosi presso la Corte Costituzionale.

In tema di normativa nazionale, troviamo la legge quadro 845/78 e più tardi la legge 196/1997 (Pacchetto Treu) che prevede un riordino della materia della formazione, stabilendo per la prima volta l’integrazione della formazione con il sistema scolastico ed universitario e con il mondo del lavoro.

Di seguito la legge n.53/2000 che prevede i cosiddetti congedi formativi.

Quindi la legge finanziaria del 2001 istituisce i fondi paritetici per la formazione.

Ma, in particolare, la norma mediante la quale viene fatta calare la formazione nell’ambito del contratto di lavoro, anche se risulta ancora difficile parlare di un obbligo formativo da parte del datore di lavoro è data dall’articolo 2103 del codice civile che, tutelando la professionalità del lavoratore impedendone la dequalificazione e favorendone la promozione, in qualche modo impone al datore di lavoro seppure nelle ipotesi tipiche, la manutenzione della professionalità del dipendente.

Di fronte poi all’evoluzione di molti istituti del diritto del lavoro, la manutenzione della professionalità, il suo ampliamento o la sua sostituzione rivestono un’importanza fondamentale-

La cosiddetta classificazione per aree professionale ha messo in qualche modo in crisi la cosiddetta staticità delle mansioni.

Di fronte alla dilatazione dell’oggetto del contratto e quindi dell’obbligazione dedotta, il lavoratore non è sempre in grado di adattare la propria professionalità. Quindi un’adeguata formazione può rivestire nell’obbligazione contrattuale un ruolo doveroso.

Le stesse modifiche apportate dal c.d. Jobs Act  (DLGS 81/2015) all’articolo 2103 del codice civile che rendono esigibili nei confronti del lavoratore tutte le mansioni dell’area o categoria di appartenenza e che prevedono in taluni casi un obbligo di formazione da parte del datore di lavoro contribuiscono ad evidenziare la necessità che la professionalità e quindi la sua manutenzione o il suo ampliamento vengano ad inserirsi nel rapporto contrattuale.

La stessa normativa in tema di licenziamenti che di fatto ha notevolmente limitato l’obbligo di reintegra finisce con il rendere necessaria una professionalità aggiornata o mutata come un patrimonio del lavoratore tanto per evitare la risoluzione del rapporto di lavoro, quanto per trovarne uno nuovo.

Ne deriva che sempre di più la professionalità e la formazione dovrebbero assumere rilievo nell’oggetto e nella causa del contratto di lavoro.

Naturalmente individuare fattispecie contrattuali con tali caratteristiche significa contraddire la natura tipica dei rapporti di lavoro che è prevista dalla legge e che prevede solo delle specifiche ipotesi di contratti formativi.

Quindi un importante compito in quest’ambito compete alla contrattazione collettiva che però dovrebbe introdurre una tutela personalizzata della professionalità ed una formazione di natura non generica né burocratica, ma aderente alle esigenze del singolo lavoratore.

Nell’ambito della contrattazione collettiva del settore metalmeccanico già nel 2016 era affermato all’articolo il diritto soggettivo alla formazione continua, era stabilito che a far data dal 1 gennaio 2017, le aziende avrebbero coinvolto i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro capite con le modalità erogate da fondo impresa, elaborando progetti aziendali o aderendo a progetti territoriali o settoriali, non computandosi nelle previste 24 ore quelle erogate per la sicurezza.

E’ previsto che le iniziative formative siano finalizzate all’acquisizione di competenze trasversali, digitali, tecniche e gestionali, impiegabili nel contesto lavorativo aziendale.

Il contratto medesimo Stabilisce apposita commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato, apposite commissioni territoriali ed aziendali con il medesimo oggetto ed un referente aziendale per la formazione professionale.

Chi scrive ritiene una simile iniziativa sicuramente interessante, rileva però come il tema della professionalità sia strettamente inerente la persona del singolo lavoratore ed appare quindi inadeguato se non illogico prevedere un monte ore fisso di formazione eguale per tutti dal momento che un soggetto potrebbe averne affatto bisogno ed altri necessitare di una totale rivisitazione della professionalità attività neppure pensabile nello spazio di 24 ore, sarebbe stato quindi opportuno delegare agli organi nazionali, territoriali e aziendali unitamente all’azienda a valutare i casi destinati alla formazione e le relative necessità.

Fabio Petracci

CORSO – Il Rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Docenti: Avv. Prof. Fabio Petracci, Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Cons. Prof. Vito Tenore, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Prof. Iolanda Piccinini, Cons. Paolo Mormile, Dott.ssa Paola D’Avena, Avv. Paolo Caruso, Avv. Andrea Lutri, Avv. Fabrizio Paragallo.

Il corso è articolato in n. 5 seminari, della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 15 ore e si terrà nelle Aule di Spazio Crescenzio, in Roma, Via Ovidio n. 32.

Gli iscritti potranno seguire il corso in presenza (fino a un massimo di 40 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Costo per gli iscritti APL € 150.

Costo del corso per i non iscritti € 300.

Il corso inizierà il 26 ottobre 2021 e si concluderà il 23 novembre 2021.

Le lezioni si terranno il martedì, con orario 14/17, secondo il seguente calendario:

Martedì 26 ottobre 2021

Docenti: Avv. Fabio Petracci, Avv. Paolo Caruso 

L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro (Avv. Fabio Petracci). La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi (Avv. Paolo Caruso).

Martedì 2 novembre 2021

Avv. Prof. Iolanda Piccinini e Avv. Fabrizio Paragallo

Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale, mobilità (Prof. Iolanda Piccinini). Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro (Avv. Fabrizio Paragallo).

Martedì 9 novembre 2021

Cons. Nicola De Marinis, Cons. Paolo Mormile

Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori (Cons. De Marinis). Contrattazione collettiva e relazioni sindacali (Cons. Mormile).

Martedì 16 novembre 2021

Cons. Prof. Vito Tenore, Avv. Andrea Lutri

Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico (Prof. Vito Tenore). La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo (Avv. Andrea Lutri).

Martedì 23 martedì 2021

Docenti: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, dott.ssa Paola D’Avena

La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto (Prof. Riccardo Bolognesi). La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione delle performance (dott.ssa Paola D’Avena).

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form. Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel. 0632 609166

Assegno Unico Universale (Family Act). Assegno Temporaneo Domanda entro il 30 settembre per il diritto alle somme arretrate.

Sulla G.U. n.82 del 6 aprile 2021 è stata pubblicata la legge 1° aprile 2021, n.46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della familiarità attraverso l’assegno unico universale (Family Act). Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrate in vigore del provvedimento, dovrà provvedere all’adozione di decreti legislativi volti a potenziare secondo un principio universalistico, gli interventi in favore della famiglia procedendo a una soppressione degli istituti attualmente vigenti (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali).  In attesa di provvedimenti attuativi, la misura strutturale è stata rinviata al 2022, è stata decretata una misura “ponte” per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 che si riferisce a particolari categorie di beneficiari.

MISURA PONTE  Luglio/dicembre 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art.2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge L. n. 153/88 è riconosciuto mensilmente un assegno temporaneo a patto che vi sia da subito il contestuale soddisfo di determinati requisiti.

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Disoccupati di lunga durata;
  • Lavoratori dipendenti esclusi dal beneficio degli assegni familiari per motivi di reddito;
  • Percettori del reddito di cittadinanza    

L’assegno temporaneo è liquidato solo se, alla data di presentazione della domanda e per il tutta la durata del beneficio,  vengono soddisfatti sia i requisiti di natura soggettiva che i requisiti di natura economica.

 Nello specifico:

REQUISTO SOGGETTIVO

  • Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno;
  • Essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europa, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia;
  • Avere figli a carico fino al compimento del 18° anno di età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi oppure essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi.

REQUISITO ECONOMICO

Il nucleo familiare del richiedete deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 in corso di validità.

L’importo dell’assegno temporaneo è parametrato ai valori dell’ISEE con un importo massimo, per figlio minore, di 167,50 euro in presenza di nuclei familiari con due figli minori e 217,8 in presenza di nuclei familiari con tre figli minori.
Gli importi diminuiscono con l’aumento del valore ISEE così come evidenziato nell’allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021.

L’importo dell’assegno, così come individuato nell’all.1 è maggiorato di 50 euro per ogni figlio minore affetto da disabilità.

ASSEGNO UNICO TEMPORANEO E REDDITTO DI CITTADINANZA

Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo dell’assegno fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante per ciascuna mensilità. Il beneficio è calcolato sulla differenza tra il valore dell’assegno e la quota di RdC relativa ai figli minori presenti nel nucleo considerando la rivalutazione operata secondo i parametri della scala di equivalenza.
Il valore della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente e viene incrementato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenne fino a un massimo di 2,1.

DOMANDA
La domanda può essere trasmessa tramite il portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage per portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali, o tramite i soggetti  autorizzati  (patronati).
Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Sulle richieste presentate entro il 30 settembre 2021 verranno liquidate le competenze arretrate maturate da luglio 2021.
Il pagamento avviene con accredito su IBAN del richiedente, oppure mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso di minori l’importo viene liquidato al 50% a ciascun genitore.

I lavoratori dipendenti, i percettori di integrazione salariale, dovranno continuare a presentare la richiesta di ANF tramite la procedura telematica già in uso come richiamato nella circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019.

Ai soggetti già percettori di assegni familiari di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 è riconosciuta, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 una maggiorazione di:
–          37,50 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
–          55,00 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino di almeno tre figli;

L’assegno temporaneo, fino alla completa attuazione dell’assegno unico universale, legge 46/2021, ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2021 è compatibile con:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Prestazioni in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
  • Misure indicate all’articolo 3, comma 1 lettere a) e b) della legge 46/201 (assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori; premio alla nascita; bonus bebè; detrazioni fiscali);
  • Assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ( coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni e i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi)
L’importo dell’assegno nel periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è riconosciuto ai figli di età inferiore a 18 anni e no 21 anni come previsto dalla norma originaria della legge 46/2021.

Intervento a cura del dott. Domenico Cosentino

Seminari di aggiornamento sul giudizio civile di Cassazione per avvocati giuslavoristi

L’Associazione APL Avvocati per il Lavoro ha istituito un ciclo di seminari di aggiornamento sul giudizio civile di Cassazione.

Si terranno dal 22 settembre al 19 ottobre 2021 dalle Aule di SPAZIO CRESCENZIO di via Ovidio n.32 a Roma e potranno essere seguiti anche a distanza .

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form. Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166

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