CORONA VIRUS E
SICUREZZA SUL LAVORO.
Commento al
protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e
brevi osservazioni in tema di sicurezza e responsabilità del datore di lavoro
In data 14 marzo 2020, è stato sottoscritto da Governo, sindacati ed
associazioni datoriali un “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1,
comma primo, numero 9), del DPCM 11 marzo 2020, che – in relazione alle
attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra
organizzazioni datoriali e sindacali.
Nella premessa del Protocollo viene precisato che il documento contiene le
linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di
protocolli di sicurezza anti-contagio, considerato che la prosecuzione delle
attività produttive può avvenire esclusivamente solo in presenza di condizioni
che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
Il testo del documento si suddivide in n. 13 punti, che analizzeremo
partitamente.
Il punto 1) è dedicato all’informazione;
ciascuna azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti
i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei
locali aziendali appositi depliantinformativi, con particolare riferimento:
- All’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre
37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia
e l’autorità sanitaria;
- Alla consapevolezza e all’accettazione del fatto di non poter fare ingresso
o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo
- All’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore
di lavoro nel fare accesso in azienda.
- All’impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento
della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti.
Il successivo punto 2) riguardale
modalità d’ingresso in azienda. Il personale, prima dell’accesso al luogo
di lavoro potrà – seppur nel rispetto della disciplina vigente in materia di
trattamento dei dati personali – essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Nel caso di controllo e rilevazione di temperatura
corporea superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.
Ancora, il datore di lavoro deve informare
preventivamente sia il personale sia chi intende fare ingresso in azienda,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a
rischio secondo le indicazioni dell’OMS.
Il punto 3) è relativo alle modalità
di accesso in azienda dei fornitori esterni. Per l’accesso di questi ultimi
è necessario individuare apposite procedure di ingresso, transito e uscita,
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le
occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
Ancora, gli autisti dei mezzi di trasporto dovranno preferibilmente
rimanere a bordo dei propri mezzi; a costoro non è consentito l’accesso agli
uffici aziendali per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento
delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà in ogni caso
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno l’azienda dovrà
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedendo contestualmente il
divieto di utilizzo dei servizi igienici a disposizione del personale
dipendente oltre a garantire una adeguata pulizia giornaliera dei medesimi.
Va ridotto l’accesso ai visitatori esterni e, qualora l’ingresso fosse
necessario (es. ditte di pulizia) questi lavoratori esterni dovranno sottostare
a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali
aziendali.
Nel caso sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va
garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Viene altresì specificato che le norme del Protocollo si estendono anche
alle aziende in appalto.
Al punto 4) si tratta della pulizia
e sanificazione in azienda. In particolare, l’azienda assicura la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. Nel caso di presenza di
una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia
e sanificazione ed alla ventilazione dei locali.
Viene richiesto di garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli
uffici, sia nei reparti produttivi
Ancora, l’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute e secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi
particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche
in deroga).
Il punto 5) è dedicato alle precauzioni
igieniche personali da adottare. È obbligatorio che le persone presenti in
azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani; in
tal senso, è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
In tal senso, l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.
Al punto 6) sono contenute le
prescrizioni per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). L’adozione
delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è
fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata
alla disponibilità in commercio. Pertanto, le mascherine dovranno essere
utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’OMS. In caso
di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Peraltro, qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è
comunque necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione
(guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Considerata la situazione, è favorita la preparazione da parte dell’azienda
del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS.
Il punto 7) è relativo alla gestione
degli spazi comuni in azienda. In tal senso, l’accesso agli spazi comuni, è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
Inoltre, occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla
sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori
luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee
condizioni igieniche sanitarie ed occorre garantire la sanificazione periodica
e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle
tastiere dei distributori di bevande e snack.
Il punto 8) è dedicato all’organizzazione
aziendale. Per il periodo d’emergenza, le imprese potranno, avendo a
riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le
rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti
diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il
funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza
nonché procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi ed assicurare un
piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili.
Con riguardo a tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza viene raccomandato di utilizzare lo smart working. Nel
caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, deve sempre
essere valutata la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera
compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.
Viene raccomandato di utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori
sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca
ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza
perdita della retribuzione e, nel caso l’utilizzo dei predetti istituti non
risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora
fruiti.
Da ultimo, sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro
nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
Il punto 9) riguarda la gestione
dell’ingresso e uscita dei dipendenti. Sono favoriti orari di
ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle
zone comuni e, se possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta
di uscita dalle predette zone comuni e garantire la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.
Il punto 10) è relativo alla
gestione degli spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al
minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali e non sono
consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal
carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a
distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e,
comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Di conseguenza, sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni
attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già
organizzati; qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, è possibile
effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart
working.
In ogni caso, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione
professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico
ruolo/funzione.
Quindi il punto 11) prevede le indicazioni per la gestione di una
persona sintomatica in azienda.
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi
di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
all’ufficio del personale e si dovrà immediatamente procedere al suo isolamento
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. L’azienda procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza dedicati.
Ciascuna azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione
degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia
stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle
autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel
periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere che le persone che siano state
in contatto stretto lascino cautelativamente lo stabilimento, secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il punto 12) prende in considerazione la sorveglianza sanitaria,
che deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni
(cd. decalogo) del Ministero della Salute. Vanno privilegiate le visite
preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta
un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale sia perché può
intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio
Pertanto, nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le
RLS/RLST.
Ancora, il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede
alla loro tutela nel rispetto della privacy.
L’ultimo punto del protocollo, il punto
13),è relativo all’aggiornamento del protocollo di
regolamentazione. A tal fine, è costituito in azienda un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Oltre al protocollo in esame, vanno richiamati gli obblighi generali che
incombono in tema di sicurezza sul datore di lavoro.
Si parte dall’articolo 2087 del codice civile che impone a quest’ultimo l’adozione
di ogni possibile misura atta a garantire non solo la sicurezza ma anche il
benessere fisico e psichico del lavoratore.
E’ una norma a portata generale atta a prevenire qualunque tipo di
pregiudizio alla salute del lavoratore ed idonea quindi ad adattarsi ad ogni
evenienza.
In maggior dettaglio, gli obblighi in capo al datore di lavoro in materia
di sicurezza sono identificati dal DLGS 81/2008 (Testo Unici Sulla Salute e la
Sicurezza sui Luoghi di Lavoro).
Il punto focale per l’identificazione degli obblighi inerenti gli ambienti
di lavoro ed i relativi adempimenti è dato dal documenti di valutazione dei
rischi.
L’articolo 28 fa riferimento al precedente articolo 17 che vi include
testualmente il termine “valutazione di tutti i rischi” senza altro
indicare.
Lo stesso articolo 28 poi meglio specifica:
tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo
europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso
cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto,
interessati da attività di scavo.
E’ da
ritenere che il rischio COVID non obblighi i datori di lavoro ad aggiornare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) almeno per ora, a patto che il
rischio non diventi endemico.
Esso però
potrebbe costituire occasione di lavoro soprattutto nel caso di decesso o di
grosse complicanze per il lavoratore o chi per lui richiedesse il
riconoscimento dei propri diritti all’INAIL o in caso di responsabilità al
datore di lavoro.
Per la
realizzazione dell’indennizzo INAIL o della responsabilità del datore di lavoro
deve sussistere il requisito della “occasione di lavoro” che si verifica
allorquando sussiste un rapporto non occasionale di causa – effetto tra la
prestazione resa e l‘evento malattia.
In sostanza
la prestazione di lavoro deve essere rispetto all’evento realmente causale e
non semplicemente casuale!
Nel caso di
specie, l’essere addetto ad un attività ritenuta essenziale come il commercio
di alimentari o di altri generi potrebbe configurare tale eventualità, per non
dire di medici ed infermieri dove il nesso appare ancora più evidente.
Ciò
significa anche che i datori di lavoro costretti a tenere aperte le loro
serrande nonchè fabbriche ed uffici qualora costretti a lavorare, sono tenuti
non solo a rispettare le direttive che ormai provengono puntualmente, ma anche
ad adottare d’iniziativa ogni protezione utile e possibile, potendo in caso
contrario sussistere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro.
Centro Studi
Corrado Rossitto – CIU Unionquadri.
Trieste –
Roma 16 marzo 2019
Avvocato
Fabio Petracci
Avvocato
Alberto Tarlao.