Le RSA sono previste dall’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e sono
costituite ad iniziativa dei lavoratori, maesclusivamente nell’ambito di
organizzazioni sindacali aventi determinati requisiti di rappresentatività.
La Corte costituzionale, con sentenza del 3 luglio 2013, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 nella parte in cui
non prevede che la Rappresentanza Sindacale Aziendale sia costituita anche da associazioni
sindacali che, pur non avendo sottoscritto contratti collettivi applicati
nell’azienda, abbiano partecipato alla trattativa.
Le RSU sono state introdotte dall’accordo interconfederale del 1993 tra
Confindustria e CGIL, CISL, UIL. Da ultimo è intervenuto il T.U. sulla
rappresentanza del 10 gennaio 2014, disciplina specificatamente le
rappresentanze sindacali nelle unità produttive con più di 15 dipendenti,
prevedendo che ha stabilito che dovrà essere adottata una sola forma di
rappresentanza (o RSU o RSA).
L’iniziativa per la costituzione di RSU e per la presentazione di liste
elettorali spetta sia alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2010, del
Protocollo 31 maggio 2013 e dello stesso T.U., che alle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL applicato nell’unità produttiva
interessata. In alternativa, le stesse facoltà sono riconosciute alle
associazioni sindacali che hanno aderito formalmente al contenuto degli accordi
di cui sopra e la cui lista elettorale, nelle aziende con più di 60 dipendenti,
è corredata da un numero di firme dei lavoratori impiegati in
quell’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto (oppure almeno
tre firme nelle imprese di dimensione compresa tra 16 e 59 dipendenti). Nel
caso di rinnovi successivi, l’iniziativa può essere esercitata anche dalle RSU
già esistenti.
Le RSU vengono elette mediante elezione a suffragio universale e a
scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e all’esercizio delle funzioni loro spettanti.
Di seguito il Testo Unico sulla Rappresentanza Confindustria – firmato da Cgil, Cisl e Uil a Roma il 10 gennaio 2014:
“PARTE PRIMA MISURA E CERTIFICAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI CATEGORIA
Per
la misura e la certificazione della rappresentanza delle organizzazioni
sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, del Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente
Accordo, ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si
assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite
dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle
elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. Il datore di lavoro
provvederà, alle condizioni e secondo le modalità contenute nel presente
accordo, ad effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti
iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle
Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo 31 maggio 2013 e del presente Accordo. La delega dovrà contenere
l’indicazione della organizzazione sindacale di categoria e del conto corrente
bancario al quale il datore di lavoro dovrà versare il contributo associativo.
Il contributo associativo non potrà essere inferiore ad un valore percentuale
di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo tabellare in vigore,
nel mese di gennaio di ciascun anno, che ogni singolo Ccnl individuerà. Il
lavoratore che intenda revocare la delega, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione scritta e la revoca, ai fini della rilevazione del numero delle
deleghe, avrà effetto al termine del mese nel quale è stata notificata al
datore di lavoro. La raccolta delle nuove deleghe dovrà avvenire mediante
l’utilizzo di un modulo suddiviso in due parti, la prima delle quali,
contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà
trasmessa al datore di lavoro e la seconda, sempre a cura del lavoratore, sarà
inviata al medesimo sindacato. Le imprese accetteranno anche le deleghe a
favore delle organizzazioni sindacali di categoria che aderiscano e si
obblighino a rispettare integralmente i contenuti del presente Accordo nonché
dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo 31 maggio
2013. Il numero delle deleghe viene rilevato dall’Inps tramite un’apposita
sezione nelle dichiarazioni aziendali (Uniemens). Confindustria, Cgil, Cisl e
Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l’Inps l’introduzione nelle
dichiarazioni mensili Uniemens di un’apposita sezione per la rilevazione
annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di
applicazione del Ccnl. Per questo scopo, le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo procederanno a catalogare i contratti collettivi nazionali
di categoria, attribuendo a ciascun contratto uno specifico codice, che sarà
comunicato anche al Cnel. Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo attribuiranno uno specifico codice identificativo a tutte le
organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla
rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei
contratti collettivi nazionali di lavoro e ne daranno tempestiva informativa
all’Inps, alla Confindustria e al Cnel. Ciascun datore di lavoro, attraverso il
modulo Uniemens, indicherà nell’apposita sezione, il codice del contratto
collettivo nazionale di lavoro applicato e il numero delle deleghe ricevute per
ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo codice
identificativo nonché la forma di rappresentanza presente nelle unità
produttive con più di quindici dipendenti. Ulteriori dati potranno essere
rilevati secondo le modalità definite nella convenzione con l’Inps. In forza
della specifica convenzione, l’Inps elaborerà annualmente i dati raccolti e,
per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato
relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di
categoria relativamente al periodo gennaio – dicembre di ogni anno. Il numero
degli iscritti, ai fini delle rilevazioni della rappresentanza di ciascuna
organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato
dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù
delle deleghe, per dodici. Per l’anno 2014 si rileveranno le deleghe relative
al secondo semestre. I dati raccolti dall’Inps saranno trasmessi – previa
definizione di un protocollo d’intesa con i firmatari del Protocollo del 31
maggio 2013 e del presente Accordo – al Cnel che li pondererà con i consensi
ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze sindacali unitarie da
rinnovare ogni tre anni. I dati degli iscritti rilevati dall’Inps in relazione
alle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano
presenti Rsa ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale
saranno trasmessi, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di
rilevazione, al Cnel. Per consentire la raccolta dei dati relativi ai consensi
ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali di categoria in occasione delle
elezioni delle Rsu Nei singoli luoghi di lavoro, copia del verbale di cui al
punto 19 della sezione terza della Parte Seconda del presente accordo dovrà
essere trasmesso a cura della Commissione elettorale al Comitato provinciale
dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo).
L’invio dei verbali è previsto sia per le rappresentanze sindacali unitarie che
verranno elette successivamente all’entrata in vigore del presente accordo sia
per quelle elette antecedentemente ancora validamente in carica. Il Comitato
provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere costituito per
lo scopo) raccoglierà tutti i dati relativi alle Rsu validamente in carica alla
data del 31 luglio di ogni anno, desumendoli dai singoli verbali elettorali
pervenuti al Comitato medesimo, raggruppandoli per ciascuna organizzazione
sindacale di categoria, e li trasmette al Cnel entro il mese di gennaio dell’anno
successivo a quello di rilevazione. Il Cnel provvederà a sommare ai voti
conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale di categoria, il numero degli
iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano
presenti Rsa ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
Entro il mese di aprile il Cnel provvederà alla ponderazione del dato
elettorale con il dato associativo – con riferimento ad ogni singolo Ccnl –
secondo quanto previsto ai punti 4 e 5 del Protocollo d’Intesa 31 maggio 2013,
ossia determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla
totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni
delle Rsu sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei
due dati. Effettuata la ponderazione, il Cnel comunicherà alle parti stipulanti
il presente accordo il dato di rappresentanza di ciascuna organizzazione
sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di
lavoro. I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal Cnel
entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello della rilevazione e, per
l’anno 2015, saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del
5%: a) per la verifica della maggioranza del 50%+1, per tutti i rinnovi
contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal
Cnel; b) ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme
di rinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015. Successivamente e di regola,
i dati comunicati dal Cnel saranno validamente utilizzabili, oltre che per il
raggiungimento della soglia del 5% anche per la determinazione della
maggioranza del 50%+1: a) ai fini della sottoscrizione dei Ccnl, in base
all’ultimo dato disponibile; b) ai fini della presentazione delle piattaforme,
in base al dato disponibile sei mesi prima della scadenza del contratto.
PARTE
SECONDA REGOLAMENTAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE IN AZIENDA
Sezione
prima. Regole generali sulle forme della rappresentanza in azienda
Le
parti contraenti il presente accordo concordano che in ogni singola unità
produttiva con più di quindici dipendenti dovrà essere adottata una sola forma
di rappresentanza. Nel caso di unità produttive con più di quindici dipendenti
ove non siano mai state costituite forme di rappresentanza sindacale, le
organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo concordano che,
qualora non si proceda alla costituzione di rappresentanze sindacali unitarie
ma si opti per il diverso modello della rappresentanza sindacale aziendale: a)
dovrà essere garantita l’invarianza dei costi aziendali rispetto alla
situazione che si sarebbe determinata con la costituzione della rappresentanza
sindacale unitaria; b) alla scadenza della rsa, l’eventuale passaggio alle Rsu
potrà avvenire se deciso dalle organizzazioni sindacali che rappresentino, a
livello nazionale, la maggioranza del 50%+1 come determinata nella parte prima
del presente accordo. In tutti i casi in cui trova applicazione l’art. 2112 del
Codice civile e che determinino rilevanti mutamenti nella composizione delle
unità produttive interessate, ferma restando la validità della Rsu in carica
fino alla costituzione della nuova Rsu, si procederà a nuove elezioni entro tre
mesi dal trasferimento. Sezione seconda. Modalità di costituzione e di
funzionamento delle Rappresentanze sindacali unitarie Premessa Le seguenti
regole in materia di Rappresentanze sindacali unitarie, riprendono la
disciplina contenuta nell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 con gli
adeguamenti alle nuove intese interconfederali. Le seguenti regole trovano
applicazione per le procedure di costituzione delle nuove Rsu e per il rinnovo
di quelle già esistenti.
1.
Ambito e iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie
possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali il datore di
lavoro occupi più di 15 dipendenti, a iniziativa delle organizzazioni sindacali
di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo
interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del
presente Accordo interconfederale. Ai fini del computo del numero dei
dipendenti i lavoratori con contratto di lavoro a part time saranno computati
in misura proporzionale all’orario di lavoro contrattuale mentre i lavoratori
con contratto a tempo determinato saranno computati in base al numero medio
mensile di quelli impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva
durata dei loro rapporti di lavoro. Hanno potere di iniziativa anche le
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl applicato nell’unità
produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle
liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, a condizione che abbiano
comunque effettuato adesione formale al contenuto dell’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del presente Accordo.
L’iniziativa di cui al primo comma può essere esercitata, congiuntamente o
disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche
dalla Rsu ove validamente esistente.
2.
Composizione Alla costituzione della Rsu si procede mediante elezione a
suffragio universale e a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Nella
definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le
associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e
quadri di cui all’art. 2095 del Codice civile, nei casi di incidenza significativa
delle stesse nella base occupazionale dell’unità produttiva, per garantire
un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste
si perseguirà un’adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente
applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3.
Numero dei componenti Il numero dei componenti le Rsu sarà pari almeno a: a) 3
componenti per la Rsu costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o
frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in
aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).
4.
Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio I
componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità di
diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti; per effetto
delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970. Sono fatte
salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti
delle associazioni sindacali dai Ccnl o accordi collettivi di diverso livello,
in materia di numero dei dirigenti della Rsa, diritti, permessi e libertà
sindacali. Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio
dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti
contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai
componenti della Rsu. In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra
concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle
quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle
organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una
specifica agibilità sindacale. Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie il Ccnl applicato nell’unità produttiva, i
seguenti diritti: a) diritto a indire, singolarmente o congiuntamente,
l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, Legge n. 300/1970; b)
diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24, Legge n. 300/1970; c)
diritto di affissione di cui all’art. 25 della Legge n. 300 del 1970.
5.
Clausola di armonizzazione Le Rsu subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella
titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per
effetto di disposizioni di legge.
6.
Durata e sostituzione nell’incarico I componenti della Rsu restano in carica
per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di
dimissioni, il componente sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le
Rsu non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la
decadenza della Rsu con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo,
secondo le modalità previste dal presente accordo. Il cambiamento di
appartenenza sindacale da parte di un componente della Rsu ne determina la
decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della
lista di originaria appartenenza del sostituito.
7.
Decisioni Le decisioni relative a materie di competenza delle Rsu sono assunte
dalle stesse, a maggioranza, in base a quanto previsto nella parte terza del
presente accordo che recepisce i contenuti dell’Accordo interconfederale 28
giugno 2011. Le Rsu costituite nelle unità produttive di imprese
plurilocalizzate potranno dare vita a organi o a procedure di coordinamento
fissandone espressamente poteri e competenze. 8. Clausola di salvaguardia Le
organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie
dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio
2013 e del presente Accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in essi
contenuta partecipando alla procedura di elezione della Rsu, rinunciano
formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi dell’art. 19, della
Legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare, le organizzazioni sindacali di
categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dell’Accordo interconfederale
del 28 giugno 2011, del Protocollo del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o
che comunque ad essi aderiscano, si impegnano a non costituire Rsa nelle realtà
in cui siano state o vengano costituite Rsu. Il passaggio dalle Rsa alle Rsu
potrà avvenire solo se definito unitariamente dalle organizzazioni sindacali
aderenti alle Confederazioni firmatarie del Protocollo 31 maggio 2013. Sezione
terza. Disciplina della elezione della Rsu
1.
Modalità per indire le elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del
mandato della Rsu, le associazioni sindacali di cui al punto 1, sezione
seconda, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la Rsu
uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da
affiggere nell’apposito albo che l’azienda metterà a disposizione della Rsu e
da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle
liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio di cui sopra;
l’ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2.
Quorum per la validità delle elezioni Le organizzazioni sindacali dei
lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono
valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi
diritto al voto. Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la Commissione
elettorale e le organizzazioni sindacali operanti all’interno dell’azienda
prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in
relazione alla situazione venutasi a determinare nell’unità produttiva.
3.
Elettorato attivo e passivo Hanno diritto di votare tutti gli apprendisti, gli
operai, gli impiegati e i quadri non in prova in forza all’unità produttiva
alla data delle elezioni. Hanno altresì diritto al voto i lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo determinato che prestino la propria attività al
momento del voto. Ferma restando l’eleggibilità degli operai, impiegati e
quadri non in prova in forza all’unità produttiva, candidati nelle liste di cui
al successivo punto 4, la contrattazione di categoria, che non abbia già
regolato la materia in attuazione dell’Accordo del 20 dicembre 1993, dovrà
regolare l’esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a
tempo indeterminato.
4.
Presentazione delle liste All’elezione della Rsu possono concorrere liste elettorali
presentate dalle: a) organizzazioni sindacali di categoria aderenti a
confederazioni firmatarie del presente accordo oppure dalle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nell’unità produttiva; b) associazioni sindacali formalmente
costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che: 1)
accettino espressamente, formalmente ed integralmente i contenuti del presente
accordo, dell’Accodo interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del
31 maggio 2013; 2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori
dipendenti dall’unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto nelle
aziende con oltre 60 dipendenti. Nelle aziende di dimensione compresa fra 16 e
59 dipendenti la lista dovrà essere corredata da almeno tre firme di
lavoratori. Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista
ed i membri della Commissione elettorale. Ciascun candidato può presentarsi in
una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un
candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di
cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e
prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7,
inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste. Il numero dei
candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 2/3 il numero dei
componenti la Rsu da eleggere nel collegio.
5.
Commissione elettorale Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento
della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una
Commissione elettorale. Per la composizione della stessa ogni organizzazione
abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente
dall’unità produttiva, non candidato.
6.
Compiti della Commissione La Commissione elettorale ha il compito di: a)
ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua
completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste
stesse ai requisiti previsti dal presente accordo; b) verificare la valida
presentazione delle liste; c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle
operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale
svolgimento dell’attività aziendale; d) assicurare la correttezza delle
operazioni di scrutinio dei voti; e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi
proposti nei termini di cui al presente accordo; f) proclamare i risultati
delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi
comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.
7.
Affissioni Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell’albo
di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8.
Scrutatori È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non
candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le
24 ore che precedono l’inizio delle votazioni.
9.
Segretezza del voto Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere
espresso per interposta persona.
10.
Schede elettorali La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente
tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In
caso di contemporaneità della presentazione l’ordine di precedenza sarà
estratto a sorte. Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del
seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da
garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere
consegnata a ciascun elettore all’atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione
della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se
presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11.
Preferenze L’elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall’elettore mediante
una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero
scrivendo il nome del candidato preferito nell’apposito spazio della scheda.
L’indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come
votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il
voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze date a liste
differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di
preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente
il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12.
Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno
stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione
aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio
del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l’ubicazione
degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere
stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti
anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende
con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i
lavoratori, mediante comunicazione nell’albo esistente presso le aziende,
almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13.
Composizione del seggio elettorale Il seggio è composto dagli scrutatori di cui
al punto 8, parte terza, del presente Accordo e da un Presidente, nominato
dalla Commissione elettorale.
14.
Attrezzatura del seggio elettorale A cura della Commissione elettorale ogni
seggio sarà munito di un’urna elettorale, idonea ad una regolare votazione,
chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l’inizio dello
scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15.
Riconoscimento degli elettori Gli elettori, per essere ammessi al voto,
dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento
personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti
da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato
atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16.
Compiti del Presidente Il Presidente farà apporre all’elettore, nell’elenco di
cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.
17.
Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo
la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell’unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello
scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni,
verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi,
ecc.) – alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle
operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La
Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente
provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali)
trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della Rsu
Sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione
aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione
elettorale e di un delegato della Direzione.
18.
Attribuzione dei seggi Ai fini dell’elezione dei componenti della Rsu, il
numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, con
applicazione del metodo dei resti più alti, in relazione ai voti conseguiti
dalle singole liste concorrenti. Nell’ambito delle liste che avranno conseguito
un numero di voti sufficiente all’attribuzione di seggi, i componenti saranno
individuati seguendo l’ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli
candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all’ordine
nella lista.
19.
Ricorsi alla Commissione elettorale La Commissione elettorale, sulla base dei
risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di
un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i
componenti della Commissione stessa. Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei
risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei
soggetti interessati, si intende confermata l’assegnazione dei seggi di cui al
primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra, che sarà
trasmesso al comitato provinciale dei Garanti (o analogo organismo costituito
per lo scopo di rilevare i risultati elettorali). Ove invece siano stati
presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro
esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è
pervenuta. Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere
notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di
cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta ovvero
a mezzo posta elettronica certificata, nel termine stesso, sempre a cura della
Commissione elettorale, al Comitato provinciale dei garanti (o analogo
organismo che dovesse essere costituito per lo scopo) e alla Associazione
industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione
all’azienda.
20.
Comitato provinciale dei garanti (o analogo organismo che dovesse essere
costituito per lo scopo) Contro le decisioni della Commissione elettorale è
ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato provinciale dei garanti (o
analogo organismo che dovesse essere costituito per lo scopo). Tale Comitato è
composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un
rappresentante dell’associazione industriale locale di appartenenza, ed è
presieduto dal Direttore della Dtl o da un suo delegato. Il Comitato si
pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21.
Comunicazione della nomina dei componenti della Rsu La nomina dei componenti
della Rsu, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione
imprenditoriale d’appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di
rispettiva appartenenza dei componenti.
22.
Adempimenti della Direzione aziendale La Direzione aziendale metterà a
disposizione della Commissione elettorale l’elenco dei dipendenti aventi
diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire
il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
PARTE
TERZA TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE DI
CATEGORIA E AZIENDALE
Il
contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la
certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori
del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale. Sono ammesse alla
contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni
sindacali firmatarie del presente Accordo e dell’Accordo interconfederale del
28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell’ambito di
applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una
rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il
dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato
elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla
ponderazione effettuata dal Cnel. Nel rispetto della libertà e autonomia di
ogni Organizzazione sindacale, le Federazioni di categoria – per ogni singolo
Ccnl – decideranno le modalità di definizione della piattaforma e della
delegazione trattante e le relative attribuzioni con proprio regolamento. In
tale ambito, e in coerenza con le regole definite nella presente intesa, le
Organizzazioni sindacali favoriranno, in ogni categoria, la presentazione di
piattaforme unitarie. Ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali previsti
dalla legge, ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della Legge 20 maggio 1970,
n. 300, si intendono partecipanti alla negoziazione le organizzazioni che
abbiano raggiunto il 5% di rappresentanza, secondo i criteri concordati nel
presente accordo, e che abbiano partecipato alla negoziazione in quanto hanno
contribuito alla definizione della piattaforma e hanno fatto parte della
delegazione trattante l’ultimo rinnovo del Ccnl definito secondo le regole del
presente accordo. Fermo restando quanto previsto al secondo paragrafo, in
assenza di piattaforma unitaria, la parte datoriale favorirà, in ogni
categoria, che la negoziazione si avvii sulla base della piattaforma presentata
da organizzazioni sindacali che abbiano complessivamente un livello di
rappresentatività nel settore pari almeno al 50%+1. I contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni sindacali che
rappresentino almeno il 50%+1 della rappresentanza, come sopra determinata,
previa consultazione certificata delle lavoratrici e dei lavoratori, a
maggioranza semplice – le cui modalità saranno stabilite dalle categorie per
ogni singolo contratto – saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione
formale dell’accordo, come sopra descritta, costituirà l’atto vincolante per
entrambe le Parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi
in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l’insieme dei lavoratori e
delle lavoratrici nonchè pienamente esigibili per tutte le organizzazioni
aderenti alle parti firmatarie della presente intesa. Conseguentemente le parti
firmatarie e le rispettive Federazioni si impegnano a dare piena applicazione e
a non promuovere iniziative di contrasto agli accordi così definiti. La
contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate e con
le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria
o dalla legge. I contratti collettivi aziendali per le parti economiche e
normative sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e
vincolano tutte le associazioni sindacali, espressione delle Confederazioni
sindacali firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 e del presente Accordo, o che comunque
tali accordi abbiano formalmente accettato, operanti all’interno dell’azienda,
se approvati dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali
unitarie elette secondo le regole interconfederali convenute con il presente
Accordo. In caso di presenza delle rappresentanze sindacali aziendali
costituite ex art. 19 della Legge n. 300/70, i suddetti contratti collettivi
aziendali esplicano pari efficacia se approvati dalle rappresentanze sindacali
aziendali costituite nell’ambito delle associazioni sindacali che,
singolarmente o insieme ad altre, risultino destinatarie della maggioranza
delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori
dell’azienda nell’anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione,
rilevati e comunicati ai sensi della presente intesa. Ai fini di garantire
analoga funzionalità alle forme di rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro, come previsto per le rappresentanze sindacali unitarie anche le
rappresentanze sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della Legge 20 maggio
1970, n. 300, quando presenti, durano in carica tre anni. Inoltre, i contratti
collettivi aziendali approvati dalle rappresentanze sindacali aziendali con le
modalità sopra indicate devono essere sottoposti al voto dei lavoratori
promosso dalle rappresentanze sindacali aziendali a seguito di una richiesta
avanzata, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, da almeno una
organizzazione sindacale espressione di una delle Confederazioni sindacali
firmatarie del presente accordo o almeno dal 30% dei lavoratori dell’impresa.
Per la validità della consultazione è necessaria la partecipazione del 50% più
uno degli aventi diritto al voto. L’intesa è respinta con il voto espresso
dalla maggioranza semplice dei votanti. I contratti collettivi aziendali
possono attivare strumenti di articolazione contrattuale mirati ad assicurare la
capacità di aderire alle esigenze degli specifici contesti produttivi. I
contratti collettivi aziendali possono pertanto definire, anche in via
sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative delle
regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro nei
limiti e con le procedure previste dagli stessi contratti collettivi nazionali
di lavoro. Ove non previste ed in attesa che i rinnovi definiscano la materia
nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell’azienda, i
contratti collettivi aziendali conclusi con le rappresentanze sindacali
operanti in azienda d’intesa con le relative organizzazioni sindacali
territoriali di categoria espressione delle Confederazioni sindacali firmatarie
del presente accordo interconfederale o che comunque tali accordi abbiano
formalmente accettato, al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di
investimenti significativi per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale
dell’impresa, possono definire intese modificative con riferimento agli
istituti del contratto collettivo nazionale che disciplinano la prestazione
lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Le intese modificative
così definite esplicano l’efficacia generale come disciplinata nel presente
accordo.
PARTE
QUARTA DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CLAUSOLE E ALLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E
ALLE CLAUSOLE SULLE CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO
Le
parti firmatarie dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, del
Protocollo d’intesa del 31 maggio 2013 ovvero del presente Accordo convengono
sulla necessità di definire disposizioni volte a prevenire e a sanzionare
eventuali azioni di contrasto di ogni natura, finalizzate a compromettere il
regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali
vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati
nel rispetto dei principi e delle procedure contenute nelle intese citate.
Pertanto i contratti collettivi nazionali di categoria, sottoscritti alle
condizioni di cui al Protocollo d’intesa 31 maggio 2013 e del presente accordo,
dovranno definire clausole e/o procedure di raffreddamento finalizzate a
garantire, per tutte le parti, l’esigibilità degli impegni assunti con il
contratto collettivo nazionale di categoria e a prevenire il conflitto. I
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno, altresì,
determinare le conseguenze sanzionatorie per gli eventuali comportamenti attivi
od omissivi che impediscano l’esigibilità dei contratti collettivi nazionali di
categoria stipulati ai sensi della presente intesa. Le disposizioni definite
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, al solo scopo di salvaguardare il
rispetto delle regole concordate nell’accordo del 28 giugno 2011, del
Protocollo del 31 maggio 2013 e nel presente accordo, dovranno riguardare i
comportamenti di tutte le parti contraenti e prevedere sanzioni, anche con
effetti pecuniari, ovvero che comportino la temporanea sospensione di diritti
sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla
presente intesa. I contratti collettivi aziendali, approvati alla condizioni
previste e disciplinate nella parte terza del presente accordo, che definiscono
clausole di tregua sindacale e sanzionatorie, finalizzate a garantire l’esigibilità
degli impegni assunti con la contrattazione collettiva, hanno effetto
vincolante, oltre che per il datore di lavoro, per tutte le rappresentanze
sindacali dei lavoratori nonché per le associazioni sindacali espressioni delle
confederazioni sindacali firmatarie del presente accordo, o per le
organizzazioni che ad esso abbiano formalmente aderito, e non per i singoli
lavoratori.
CLAUSOLE TRANSITORIE E FINALI Le parti firmatarie della presente intesa si impegnano a far rispettare le regole qui concordate e si impegnano, altresì, affinché le rispettive organizzazioni di categoria ad esse aderenti e le rispettive articolazioni a livello territoriale e aziendale si attengano a quanto pattuito nel presente accordo. In via transitoria, e in attesa che i rinnovi dei contratti nazionali definiscano la materia disciplinata dalla parte quarta del presente accordo, le parti contraenti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano oggetto di una procedura arbitrale da svolgersi a livello confederale. A tal fine, le organizzazioni di categoria appartenenti ad una delle Confederazioni firmatarie del presente accordo, ovvero che comunque tale accordo abbiano formalmente accettato, sono obbligate a richiedere alle rispettive Confederazioni la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato composto, pariteticamente, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali interessate e da altrettanti rappresentanti della Confindustria, nonché da un ulteriore membro, che riveste la carica di Presidente, individuato di comune accordo o, in mancanza di accordo, a sorteggio fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo, entro 30 giorni, dalle parti stipulanti il presente accordo. Nella decisone del collegio, che dovrà intervenire entro dieci giorni dalla sua composizione, dovranno essere previste le misure da applicarsi nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro in caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo e, in particolare, dell’obbligo di farne rispettare i contenuti alle rispettive articolazioni, a tutti i livelli. Viene poi istituita, a cura delle parti firmatarie del presente accordo, una Commissione Interconfederale permanente con lo scopo di favorirne e monitorarne l’attuazione, nonché di garantirne l’esigibilità. La Commissione sarà composta, pariteticamente, da sei membri, designati da Confindustria e dalle tre organizzazioni sindacali più rappresentative al momento della composizione della Commissione, tra esperti in materia di diritto del lavoro e di relazioni industriali. Un settimo componente della Commissione Interconfederale, che assumerà funzioni di Presidente, sarà individuato fra esperti della materia indicati in una apposita lista definita di comune accordo. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti. Ai componenti non spetta alcuna indennità. La Commissione è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Fatte salve le clausole che disciplinano l’esigibilità per i singoli contratti collettivi nazionali di categoria, la Commissione Interconfederale stabilisce, con proprio regolamento, da definire entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, le modalità del proprio funzionamento ed i poteri di intervento per garantire l’esigibilità dei contenuti del presente accordo, definendo ogni controversia anche attraverso lo svolgimento di un giudizio arbitrale. La Commissione Interconfederale provvede all’autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo dalle parti stipulanti il presente accordo. Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta e recesso ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi”.