CASSAZIONE – Somme percepite in buona fede dal lavoratore dipendente.
Cassazione, ordinanza interlocutoria 14.12.2021 n. 40004.
Somme percepite dai lavoratori dipendenti in buona fede. Vanno sempre restituite o si va verso l’irrepetibilità? Rimane in ogni caso la possibilità di ricorrere dopo tre gradi di giudizio alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte di Cassazione di fronte all’impugnazione di un pubblico dipendente condannato a restituire alla Pubblica Amministrazione una somma percepita indebitamente a causa di un errore dell’amministrazione medesima, non ne accoglie il gravame, ma accertato che la somma era stata ricevuta in buona fede, tenendo conto del principio di affidamento, sottopone la questione alla Corte Costituzionale, perché ne valuti la legittimità costituzionale in ordine agli articoli 11 ( adesione a limitazioni di sovranità finalizzate a scopi di giustizia) e 117 rispetto dei vincoli di cui all’ordinamento comunitario.
La pronuncia della Cassazione parte dall’articolo 1 del Protocollo CEDU ove è enunciato il principio di protezione della proprietà così esplicato:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.”
Ferme le problematiche aperte e connesse ai rapporti tra ordinamento costituzionale e protocolli CEDU (vedasi sul punto Federalismi.it 5 febbraio 2020, Ordinamento Costituzionale – Protocollo n.16 alla CEDU: Un quadro problematico.”), numerose pronunce della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” hanno già affrontato temi identici in cui era parte anche l’Italia accogliendo la tesi della irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal lavoratore.
Ci riferiamo in particolare alla sentenza della Prima Sezione dell’11 febbraio 2021 – Casarin / Italia.
Nel caso di specie, la ricorrente Casarin era stata chiamata a restituire all’INPS delle somme indebitamente percepite dopo un rilevante lasso di tempo senza che l’ente previdenziale avesse formulato riserva alcuna di ripetizione.
Nell’occasione la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo aveva affermato il seguente principio:
“La costante attribuzione nel tempo senza riserva di un emolumento, avente carattere retributivo non occasionale, ad un lavoratore in buona fede, operato dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ingenerante il legittimo affidamento del lavoratore sulla spettanza delle somme, impedisce la ripetizione di tale emolumento (benché indebito ai sensi delle diposizioni nazionali), in quanto tale ripetizione comporterebbe la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione”.
Non vi è dubbio che anche qualora la Corte Costituzionale lasci intatta la portata dell’articolo 2033 del codice civile (ripetizione di indebito) che non considera in alcun modo la percezione di buona fede, il singolo cittadino potrà, una volta espletati tutti i gradi di giudizio, ricorrere alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ottenendo ragione.
Avvocato Fabio Petracci