Quadri, Ricercatori e Alte professionalità: un percorso comune
L’elaborato partirà dalla legge 190/1985 che modificava l’articolo 2095 del codice civile
Seguirà quindi da una parte gli effetti pratici di un simile intervento legislativo e d’altro canto la graduale trasformazione del ruolo dei quadri.
Ne trarrà come conseguenza il sorgere di un’area più vasta di lavoratori della conoscenza dove si manifestano punti di rilevante convergenza tra il ruolo professionale del quadro ed altri ruoli caratterizzati da elevata professionalità.
Vengono quindi evidenziati talune contaminazioni e parallelismi tra l’evoluzione del ruolo del quadro e quello del ricercatore industriale.
Di seguito un breve esame delle questioni poste:
A. La legge 190/1985 che modificava l’articolo 2095 del codice civile.
Già agli inizi degli anni ‘80 le dinamiche e le innovazioni che pervadevano il mondo del lavoro e l’organizzazione della produzione finivano per sconvolgere l’assetto tendenzialmente piatto del mondo impiegatizio ed imponevano il riconoscimento di figure professionali e sociali che acquisivano importanza.
La crisi della contrattazione e della rappresentanza del sindacato, l’irrompere della microelettronica e dell’automazione diffusa, portavano in primo piano il tema della professionalità e della sua differenziazione (vedi Vigevani, Boscani, Sabbatucci, Sabattini, Bonetto, Ruggeri, Cecotti, Pizzinato, “Tecnici, Ricercatori, Quadri e Sindacato”, Ediesse, 1985, pagina 19)
Ciò era dato anche dal fatto che si era conseguentemente e notevolmente ridotto il ruolo della professionalità impiegatizia, nonché il ruolo e lo status sociale di questa categoria.
Di conseguenza, le fasce maggiormente professionalizzate manifestavano per il riconoscimento di un proprio ruolo contrattuale e sociale.
Era così avviato un complicato processo che coinvolgeva non solo il sindacato ed il mondo del lavoro, ma anche la sociologia e la politica.
Il tutto approdava in numerosi disegni di legge destinati a mutare l’articolo 2095 del codice civile.
Si trattava in qualche modo di ridare status e considerazione di trattamento alle più alte professionalità impiegatizie.
Approdavano così in Parlamento, nella seduta del 19 dicembre 1984, diversi progetti di legge aventi ad oggetto il riconoscimento giuridico dei quadri intermedi.
Era così posto all’esame del Parlamento un testo che prevedeva la modifica dell’articolo 2095 del codice civile, introducendo tra la categoria dei dirigenti e quella degli impiegati la nuova categoria dei quadri. Era quindi posto all’esame un successivo articolo che indicava in maniera dettagliata i requisiti per l’appartenenza a questa categoria ed un successivo articolo con una riserva di contrattazione collettiva a favore delle associazioni dei quadri.
Il progetto di legge vedeva l’opposizione di diverse forze politiche: in primo luogo del Partito Comunista che perorava l’abrogazione dell’articolo 2095 del codice civile, ma anche di altre forze politiche che volevano attenuare l’impatto sul piano sindacale e contrattuale di una simile legge.
Ne usciva un testo abbastanza ridimensionato, che dopo una definizione abbastanza generale della figura del quadro ne affidava l’identificazione alla contrattazione collettiva.
B. Gli effetti pratici di un simile intervento legislativo e d’altro canto la graduale trasformazione del ruolo dei quadri.
A distanza di oltre 30 anni, possiamo dire che quella legge ha sicuramente inserito una nuova figura nel mondo del lavoro, ma altrettanto possiamo dire che i suoi effetti non sono stati affatto dirompenti.
La contrattazione collettiva nazionale facente capo alle tradizionali organizzazioni sindacali, sollecitata anche da diverse pronunce della magistratura che in forza della legge e nell’inerzia dei soggetti contrattuali, introduceva nella gran parte dei contratti collettivi la figura del quadro, riservando a quest’ultima ben poca specialità.
I CCNL infatti stabilivano labili confini tra quadri ed altre categorie di lavoratori, non chiarivano le modalità di selezione ed ingresso nella categoria e le peculiarità e caratteristiche professionali della stessa (Eramo, “L’evoluzione del ruolo del Quadro: un’identità da ridefinire”).
Il ruolo delle associazioni dei quadri è diventato quello di un semplice gruppo di pressione escluso però dalla costituzione e dalla contrattazione del rapporto di lavoro.
Le organizzazioni dei quadri erano poste al margine della contrattazione collettiva, non essendo riconosciuta alle stesse forma alcuna di rappresentatività.
Nel 1994, il noto sociologo Aris Accornero scriveva: “Il riconoscimento giuridico dei quadri non ha risolto i problemi dei quadri e tre sono le ragioni:
– mancanza di una organizzazione rappresentativa;
– gli imprenditori non vedono di buon occhio l’emergere della categoria;
– poca considerazione da parte dei sindacati tradizionali”.
C. Dal ruolo gerarchico a quello professionale. L’evoluzione dei quadri.
A fronte di questa realtà piuttosto statica, mutava invece in forza del dato economico e della globalizzazione la figura sociale e professionale del quadro.
Il passaggio dalla società della prima informatica e dell’automazione a quella della conoscenza, comportava la perdita del ruolo centrale delle forme tangibili di valore ed organizzazione anche gerarchica, privilegiando l’individualità e la creatività.
Si manifestava in maniera crescente la già esistente eterogeneità della categoria dei quadri, dove da una parte emergevano i capi sorveglianti del lavoro altrui e dall’altra emergevano figure individuali di professional.
Si definiva così un nuovo scenario della categoria nel mondo della conoscenza, dell’obsolescenza e della concorrenza.
Di fronte all’emergere di questa situazione, la posizione sociale, legale e contrattuale della categoria appariva del tutto inadeguata e foriera di nuovi conflitti ed obiettivi.
D. Il sorgere di un’area più vasta di lavoratori della conoscenza dove si manifestano punti di rilevante convergenza tra il ruolo professionale del quadro ed altri ruoli caratterizzati da elevata professionalità.
In qualche modo la nuova organizzazione del lavoro e la radicale diminuzione delle professionalità più elementari hanno influito sul ruolo della categoria dei quadri, che sempre più si allontana dalla funzione gerarchica classica dei cosiddetti capi per assurgere al ruolo più vasto e forse anche meno definito di “professional” o lavoratori della conoscenza con un ruolo ritagliato a dimensione individuale e non sempre rigidamente definito.
Il tema pare nuovamente appropriarsi della sua dimensione sociale a scapito di quella pur consistente di natura legale e contrattuale.
Su questa via diviene minimo il confine tra questa categoria di lavoratori e le aree contermini dei ricercatori e dei professionisti aziendali, anche ordinistici.
E. Un’ipotetica strada comune – contaminazioni e parallelismi tra l’evoluzione del ruolo del quadro e quello del ricercatore industriale.
Quella del ricercatore è invece una figura che parte da lontano.
L’identificazione sociale va naturalmente allo scienziato o al docente universitario.
Se questa è la veste tradizionale ed iconografica, non vi è dubbio che in un contesto di grande concorrenza anche a livello internazionale e di rapida obsolescenza dei prodotti, si staglia anche a livello aziendale una figura di studioso creativo spesso intercambiabile, vicino al mondo della produzione, dell’organizzazione e dell’innovazione.
Un simile soggetto, abbastanza forte sul mercato internazionale, abbisogna di adeguato status sociale oltre che di specifici e ritagliati istituti contrattuali e retributivi che gli consentano di valorizzare al massimo la propria professionalità ed il contributo all’economia delle aziende.
Si pone quindi in una relativa forma di parallelismo la vicenda che riguardò la categoria dei quadri agli inizi degli anni ‘90.
Si tratta quindi di pervenire ad un riconoscimento giuridico della categoria, verificando talune similitudini con la vicenda dei quadri.
F. Il riconoscimento giuridico o contrattuale.
Abbiamo visto che il riconoscimento della categoria dei quadri fu in minima parte affidato alla legge (articolo 2095 codice civile) e per il resto ne fu fatta garante la contrattazione collettiva.
Oggi questa scelta appare un errore.
Da un punto di vista di buon senso legislativo, in un campo come quello del lavoro nelle aziende sottoposto a tensioni e variabili di ogni tipo, la disciplina contrattuale appare sicuramente la più flessibile.
La vicenda dei quadri ci impone però qualche riflessione sul punto.
Abbiamo visto come il semplice inserimento della categoria nell’articolo 2095 del codice civile, affidando il resto alla contrattazione collettiva, abbia alla fine prodotto ben pochi effetti.
Non va sottaciuto che nel nostro ordinamento resta inattuato l’articolo 39 della Costituzione, che disciplina l’ordinamento sindacale.
In tale situazione, vige un ordinamento di fatto, dove i soggetti della contrattazione si perpetuano nelle organizzazioni di massa che sono sempre apparse non particolarmente sensibili alle esigenze di categorie di lavoratori che, seppure emergenti, appaiono socialmente lontane dalla loro base e comunque poco numerose.
Dunque, vi è il rischio più che fondato che la modifica dell’articolo 2095 resti alla fine lettera morta.
Non dobbiamo però dimenticare che nel caso di specie, disponiamo di un supporto di matrice comunitaria.
La Carta Europea dei Ricercatori, Raccomandazione 11 marzo 2005, impone il riconoscimento del lavoro dei ricercatori.
Il riconoscimento non è previsto soltanto come un riconoscimento nominale, ma contempla la fase iniziale della carriera, i metodi di assunzione, i sistemi di valutazione delle carriere.
Quindi, se la contrattazione non è in grado di assicurare un tanto in assenza di forze contrattuali in grado di rappresentare espressamente i ricercatori, lo deve fare per forza la legge o in via residuale con un accordo sindacale comunitario del CESE come avvenne per i contratti a termine.
Ne deriva che, una categoria professionale che non ha le caratteristiche ed i numeri per interessare il sindacalismo confederale, allo stato deve necessariamente ottenere la propria specificità in forza di una legge.
Potremmo quindi individuare un percorso diverso da quello svolto dai quadri, che vedrebbe i tratti fondamentali del rapporto disciplinati da norme di legge.
Ciò comporterebbe in primo luogo il riconoscimento della nuova categoria contrattuale nell’ambito dell’articolo 2095 del codice civile dove potrebbe trovare posto un’altra categoria professionale o dove più razionalmente quadri professionisti e ricercatori potrebbero confluire in un’unica definizione di alte professionalità non dirigenziali, con la possibilità nella medesima legge di disciplinare gli aspetti peculiari dei ricercatori aziendali, nonché altri specifici aspetti delle alte professionalità con la previsione inoltre di apposita clausola che riservi all’area delle alte professionalità un proprio spazio di rappresentatività.
Fabio Petracci