Avvocati dipendenti regionali. Sussiste l’obbligo di timbrare il cartellino.
Gli avvocati dipendenti dall’Ufficio Legale della Regione Campania hanno impugnato le disposizioni interne dell’ente che impongono agli stessi di utilizzare in entrata ed in uscita il cartellino marcatempo.
Il TAR della Campania ha dato loro ragione, in quanto il controllo dell’orario costituirebbe un’indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense.
Dello stesso avviso, non è stato in sede di impugnazione il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 3 luglio 2024, n. 5878) che ha ritenuto come detto sistema di rilevazione costituisca una forma di controllo coerente rispetto al lavoro subordinato in essere.
A prescindere dalle considerazioni di natura giuridica, va considerata attentamente la peculiarità delle modalità di svolgimento di determinate professioni alle dipendenze di un datore di lavoro.
Anche qualora le modalità di controllo non costituiscano un’indebita ingerenza nell’attività professionale e nella relativa autonomia, ci si chiede quale logica persegua il controllo della presenza oraria in ruoli dove non è imposto il rispetto dei limiti di orario (DLGS 66/2003) e dove i risultati professionali possono valutarsi in altri termini in maniera maggiormente efficace e puntuale.
Fabio Petracci