CASSAZIONE: Costituisce dequalificazione il mutamento di mansioni in assenza di effettiva ristrutturazione societaria
L’ordinanza in commento, la n. 3131 del 02/02/2023 della Suprema Corte di Cassazione, ha esaminato il caso di una lavoratrice addetta alle mansioni di Team Leader che veniva declassata e destinata a mansioni di addetta al Call Center per motivi inerenti ad un’asserita riorganizzazione societaria.
Il Tribunale di Milano e quindi la Corte d’Appello competente accertavano e dichiaravano l’illegittimità del mutamento di mansioni, in quanto era stato provato che l’azienda non era intervenuta in merito alle posizioni dei Team Leader e se ne deduceva l’insussistenza della ristrutturazione societaria e del coinvolgimento nella stessa della lavoratrice in questione.
L’azienda ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione Sezione Lavoro che confermava la sentenza della Corte d’Appello di Milano e dichiarava inammissibile il ricorso in quanto volto a sindacare nel merito fatti già giudicati secondo logica dal giudice di secondo grado.
Il d.lgs. n.81/2015 all’art. 3 ha apportato delle importanti modifiche all’articolo 2103 c.c., consentendo a determinate condizioni e termini la dequalificazione del lavoratore.
Stabilisce l’art. 3 del d.lgs. n.81 2015 che in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.
Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nelle sedi di cui all’art. 2113 c.c., quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
In pratica sono stabilite diverse forme possibili di dequalificazione che a seconda dei termini in cui incidono sulla posizione del lavoratore e delle formalità che richiedono possono raggrupparsi in tre categorie:
- nel primo caso, di fronte ad una reale modifica degli assetti aziendali, il datore di lavoro può procedere a mezzo comunicazione scritta e con l’onere di dimostrare il mutamento degli assetti aziendali ad inquadrare il lavoratore in una categoria inferiore, facendo salva la categoria professionale di appartenenza (operaio, impiegato, quadro).
- diversamente, il lavoratore potrà essere dequalificato in termini analoghi, ove ciò sia consentito e previsto dalla contrattazione collettiva, facendo così venir meno l’inderogabilità dell’articolo 2103 codice civile da parte della contrattazione collettiva.
- un’ulteriore tipologia di dequalificazione con effetti maggiori atta ad incidere su categoria legale e retribuzione, può invece avvenire nelle sedi di cui all’articolo 2113 del codice civile e delle commissioni di certificazione, nell’interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro, per l’acquisizione di una diversa professionalità o per migliorare le proprie condizioni di vita.
Fabio Petracci