Quota 100 e la legge 4/2019 – una pluralità di opzioni pensionistiche
Il DL 4/2019 – quota 100 ed altri interventi in materia pensionistica – intervento al Convegno di Udine del 19.9.2019.
- Le caratteristiche più recenti della normativa previdenziale.
In qualche modo la materia previdenziale riveste ormai un ruolo strettamente dipendente dall’economia nazionale e dalla politica di bilancio, nonché dei frequenti cambi di governo. Per tale motivo assistiamo ad una frequenza quasi costante di interventi che riduce al minimo il carattere di generalità e sistematicità della legge.
- I principali interventi legislativi che si sono succeduti negli anni 90.
E’ questo il periodo dove le pressioni di bilancio dell’ente pensionistico hanno indotto i governi a diversi interventi legislativi che gradualmente hanno modificato il regime della previdenza. Così nel 1992 con il DLGS 503/92 , era dato corso all’inversione di rotta che istituiva un doppio sistema di calcolo determinando così sulla base dell’ultimo stipendio il solo periodo antecedente l’1.1.1993.
La successiva legge 335/95 (Riforma Dini) introduceva per il calcolo delle pensioni il metodo contributivo applicato agli assunti dopo l’1.1.1996 per i restanti pensionanti erano applicati dei sistemi di calcolo misti (contributivo/retributivo) in base all’anzianità alla data dell’1.1.96.
- Un ulteriore passaggio fondamentale, la legge 214/2011 (Fornero), segna una notevole svolta nell’ambito della disciplina pensionistica.
E’ così abolita la pensioni di anzianità.
Rimane la pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 di contribuzione.
E’ introdotta al posto della pensione di anzianità, la pensione di vecchiaia anticipata base contributiva, data da 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne.
Sono così eliminate le quote con età e contribuzione per raggiungere la pensione, sono pure eliminate le cosiddette finestre.
Sono attivati per modificare periodicamente i requisiti pensionistici i cosiddetti indici di aspettativa di vita.
- Correttivi ed eccezioni.
La riforma Fornero rispecchiava un intervento di emergenza e costruito in breve tempo.
Accanto alle regole generali appena introdotte, si affiancavano pertanto dei correttivi e delle eccezioni.
La prima era l’opzione donna che permetteva e permette tuttora con il regime esclusivamente contributivo il pensionamento delle lavoratrici donne con limiti di età più favorevoli (attualmente 38 anni di età e 35 di contributi).
Era introdotta pure una forma di pensionamento di vecchiaia anticipato per coloro che per un determinato periodo avessero svolto lavori usuranti (quota 41) oppure avessero iniziato a lavorare prima dei 18 anni. (quota 41).
Era introdotto quindi una sorta di pensionamento anticipato al massimo di 3 anni con finanziamento a carico dell’interessato o delle aziende ed in determinati casi dell’INPS. Con il DL 4/2019 il provvedimento è prorogato per un anno. Erano inoltre introdotte le cosiddette clausole di salvaguardia per i cosiddetti esodati, intendendosi coloro che si erano dimessi confidando nel raggiungimento della pensione poi impedito dalla legge Fornero.
- Il DL 4/2019.
- Caratteristiche generali.
Non è una riforma epocale è solo una parziale inversione di tendenza rispetto alla legge 214/2011, o ancor meglio un ritorno a taluni istituti del passato ed il rafforzamento di quelli che abbiamo definito eccezioni e correttivi allo stato già presenti. Come vedremo il provvedimento maggiormente significativo è dato dalla quota 100.
- Quota 100.
E’ un provvedimento sperimentale destinato a valere per il triennio 2019/2021 mediante il ripristino di un sistema di quote.
In questo caso si richiede il compimento di un età minima ed un numero di contributi che tradotti in anni portino a quota 100.
Come abbiamo già accennato, sono stati introdotti nuovamente degli istituti complementari come ad esempio il divieto di cumulo oltre i 5.000. – euro che vale sino a quando l’assicurato non avrà raggiunto i normali requisiti pensionistici.
Sono state reintrodotte le finestre sia per evitare il pagamento immediato, ma anche per evitare fuoriuscite immediate che avrebbero potuto arrecare seri pregiudizi all’economia.
Pertanto chi matura quota 100 al 31.12.2018, potrà fuoriuscire ad aprile 2019. Chi invece maturerà i requisiti dall’1.1.2019 , potrà fruire della pensione dopo tre mesi.
Diverse regole valgono per il raggiungimento di quota 100 nell’ambito della scuola dove il pensionamento diviene effettivo appena con l’inizio dell’anno scolastico successivo.
Nell’ambito del pubblico impiego, l’articolo 14 del DL 4/2019 dispone che la domanda va posta all’amministrazione con un preavviso di 6 mesi, si chiede come detta norma si raccordi con i periodi di preavviso previsti dalla contrattazione collettiva.
In ogni caso, il lavoratore può continuare a lavorare sino alla data fissata dalla finestra ed in tal modo potrà anche incrementare la propria pensione.
Sempre in tema di pubblico impiego, il TFS nel caso di raggiungimento della quota 100 va a decorrere solo dalla data in cui sarebbe maturata la precedente data di pensionamento, scattando inoltre pure il differimento previsto dalle precedenti norme di legge. In tal caso, vi è la possibilità di finanziamento e anticipo mediante convenzione.
Anche per tutti gli altri istituti derogatori , è bloccato l’automatico aumento dei termini in base ai criteri di aspettativa di vita, ma nel contempo sono stabilite delle finestre come per opzione donna e per i lavoratori precoci.
- Pace Contributiva.
Introdotta pure con il DL 4/2019 essa permette il riscatto di periodi non lavorati in caso di persone prive di contribuzione alla data del 31.12.1995 (misura sperimentale 2019/2021).
- Il Riscatto agevolato della laurea. Vale per i titoli conseguiti dopo 1.1.1996 quindi con il regime contributivo, gode di contributi agevolati con una rateizzazione massima di 10 anni
Concludiamo con questo esame della normativa pensionistica succedutasi, rilevando come ormai si viva un regime di estrema flessibilità previdenziale affidato alla capacità del lavoratore di individuare la via migliore.
Trieste, 18 settembre 2019.
Avvocato Fabio Petracci.