Applicazione della disciplina dell’impresa familiare anche al convivente di fatto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 148 del 2024 del 25.07.2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare – oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo – anche il “convivente di fatto” e dunque come impresa familiare anche quella cui collabora anche lo stesso “convivente di fatto”.

Inoltre, in via consequenziale, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 230-ter del codice civile che riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

L’art. 230bis del codice civile, rubricato “Impresa familiare” riconosce una tutela specifica a tutti coloro che, legati da vincoli di parentela o di coniugio, partecipano al processo produttivo dell’impresa gestita dal capofamiglia; il rapporto rilevante è quello intercorrente tra un soggetto e un familiare imprenditore, allorquando il primo svolga un’attività di lavoro continuativa a favore del secondo, a cui viene riconosciuto un regime di tutela destinato ad operare solo laddove familiare e imprenditore non abbiano provveduto a disciplinare diversamente e in autonomia la prestazione di lavoro.

La Corte costituzionale dunque ha rilevato che in una società profondamente mutata, se rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni.

Il diritto al lavoro ed alla giusta retribuzione è un diritto fondamentale che, nel contesto di un’impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell’orbita del lavoro gratuito.

Di conseguenza, è stata ritenuta irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell’impresa familiare.

Avvocati dipendenti regionali. Sussiste l’obbligo di timbrare il cartellino.

Gli avvocati dipendenti dall’Ufficio Legale della Regione Campania hanno impugnato le disposizioni interne dell’ente che impongono agli stessi di utilizzare in entrata ed in uscita il cartellino marcatempo.

Il TAR della Campania ha dato loro ragione, in quanto il controllo dell’orario costituirebbe un’indebita ingerenza nell’esercizio della professione forense.

Dello stesso avviso, non è stato in sede di impugnazione il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza 3 luglio 2024, n. 5878) che ha ritenuto come detto sistema di rilevazione costituisca una forma di controllo coerente rispetto al lavoro subordinato in essere.

A prescindere dalle considerazioni di natura giuridica, va considerata attentamente la peculiarità delle modalità di svolgimento di determinate professioni alle dipendenze di un datore di lavoro.

Anche qualora le modalità di controllo non costituiscano un’indebita ingerenza nell’attività professionale e nella relativa autonomia, ci si chiede quale logica persegua il controllo della presenza oraria in ruoli dove non è imposto il rispetto dei limiti di orario (DLGS 66/2003)  e dove i risultati professionali possono valutarsi in altri termini in maniera maggiormente efficace e puntuale.

Fabio Petracci

Firmato il CCNL degli Studi Professionali Odontoiatrici e Medici Dentisti

Cinque organizzazioni sindacali normano il settore odontoiatria nazionale e le strutture sanitarie odontoiatriche

È stato siglato nella tarda mattinata di oggi (Giovedì 25 luglio), nella splendida cornice della Sala David Sassoli di Palazzo Valentini a Roma, da cinque organizzazioni sindacali (OO. SS.) il primo ed unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico del settore odontoiatria.

Questo Contratto Collettivo Nazionale, oltre a garantire adeguati trattamenti per tutte le figure specifiche del settore odontoiatria, porta con sé importanti innovazioni nell’ambito della contrattazione collettiva, come la previsione, già a livello nazionale, di misure di promozione del welfare aziendale e della creazione delle reti di impresa, attraverso la disciplina del contratto di rete e della codatorialità.

A sottoscrivere il documento il Presidente Nazionale Gabriella Ancora della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali – Unionquadri (CIU) con rappresentanza al CNEL; il Presidente Nazionale dell’ Associazione Italiana Odontoiatri (A.I.O) Gerhard Konrad Seeberger; i Consiglieri Nazionali dell’ Unione Autonoma Professionisti Italiani – confederata UNILAVORO PMI (UNAPRI) Adriano Paolo Bacchetta Mario Vianello; il Segretario Generale Davide Favero e la Vice Segretario Generale Simona Rossi Querin del Sindacato CLAS; il Segretario Generale Anthony Vitali ed il Segretario Nazionale Vicario Vivietta Anna Bellagamba della Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza – Servizi di Protezione e Prevenzione – confederata UGL (FIRAS-SPP).

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro trova applicazione in tutto il settore libero professionale e si applica a tutti i dipendenti ed addetti, occupati o impiegati, con qualunque forma di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con contratto a tempo pieno o part-time degli studi professionali degli odontoiatri medici dentisti e strutture sanitarie odontoiatriche. «E’ stato un lavoro lungo e minuzioso che aveva l’obiettivo di creare un solo e specifico contratto di categoria per il comparto che fosse l’unico riferimento per tutte le figure professionali del settore, unendo le principali associazioni datoriali e sindacali competenti – ha affermato Anthony Vitali, Segretario Generale FIRAS-SPP – ogni sigla che è intervenuta nella realizzazione dell’accordo, sovrintende alla gestione operativa di competenza sincerandosi della corretta applicazione del contratto».

Al CNEL sta a cuore la tutela della salute del paziente e del lavoratore «siamo particolarmente soddisfatti del nuovo CCNL che riteniamo decisamente innovativo per la sua unicità – ha dichiarato Francesco Riva Consigliere e Presidente della giunta del regolamento del CNEL e Vice Presidente CIU-Unionquadri – grande importanza anche alla formazione del personale degli studi odontoiatrici che, per noi, costituisce il primo passo concreto per la tutela della salute del paziente e del lavoratore».

Il contratto è calibrato sugli studi odontoiatrici con le loro peculiarità e si applica a tutte le figure del settore, dal Direttore sanitario agli Assistenti (ASO). «È il primo contratto applicabile in tutti i tipi di studio dentistico, monoprofessionale, associato, Società tra Professionisti, studi polimedici e anche a strutture ‘ambulatori e poliambulatori’ e alle reti d’impresa, modello di business dove anche professionisti di studi singoli si possono collegare tra loro e con i fornitori, ad esempio per ampliare l’offerta al pubblico preservando nel contempo la loro autonomia – ha proseguito  Gerhard K. Seeberger Presidente AIO – Sono convinto si accorderà, in modo sorprendente con le normative italiane ed europee, a partire da quelle sul mercato del lavoro, offrendo grandi chance di sviluppo all’ASO e agli altri operatori del team, che per la prima volta in questo tipo di contratti fruiscono di un Welfare e di motivazioni di crescita personale. Ma aiuterà molto anche noi Odontoiatri, che grazie ad équipe sempre più efficienti e coese potremo offrire cure sempre migliori.

La legge in materia di autonomia differenziata

La legge n. 86/2024 del 26 giugno 2024, che entra in data 13 luglio 2024, contiene le “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Finalità della legge è quella di definire i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’articolo 116 terzo comma della Costituzione.

L’attribuzione di funzioni relative a materie riferibili ai diritti civili e sociali, che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è in ogni caso consentita subordinatamente alla previa determinazione dei relativi Livelli Essenziali delle Prestazioni.

I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale.

Il Governo viene dunque delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione dei LEP nelle relative materie.

I LEP dunque costituiscono garanzia di “unità nella differenziazione”, consentendo il superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni.

Quanto al trasferimento delle funzioni alle regioni, per le materie non riferibili ai LEP, ciò può avvenire immediatamente, ma pur sempre nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Occorrerà in ogni caso monitorare gli effetti del conferimento di maggiore autonomia, soprattutto con riferimento alla distribuzione delle risorse, al fine di evitare squilibri eccessivi tra regioni ed assicurare equità e coesione a livello nazionale, anche con riferimento ad eventuali problematiche legate all’autonomia fiscale regionale.

Avvocato Alberto Tarlao

CORTE COSTITUZIONALE – La disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica non può essere modificata dalla legislazione regionale

Sentenza 76/2024 Impiego pubblico – Sanità – Illegittimità costituzionale parziale art. 23 legge della Regione Emilia Romagna 12 luglio 2023, n. 7 ex art. 117 della Costituzione.

Secondo la Corte Costituzionale, la disciplina degli incarichi nella Sanità Pubblica soggiace alle norme statali e non può essere modificata dalla legislazione regionale.

E’ stata così dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23 della legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 2023 per contrasto della disposizione che andremo ad esaminare con l’articolo 117 terzo comma in relazione ai principi fondamentali della materia “ tutela della salute” che comporta l’assorbimento della questione relativa ai principi fondamentali della materia “professioni”.

La questione attiene nello specifico il quadro normativo relativo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con particolare riferimento alla composizione della commissione per la selezione degli idonei per il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture complesse, limitatamente agli aspetti interessati dalle questioni.

Nell’ottica della specialità, il legislatore nazionale  ha così emanato una apposita disposizione sulla composizione dell’organo collegiale, In ragione della caratterizzante attività di ricerca degli Istituti, il d.lgs. n. 288 del 2003 ha, quindi, ritenuto necessario che la selezione degli idonei tra cui conferire la responsabilità gestionale delle UOC fosse effettuata da membri sensibili anche ai profili della ricerca ed ha, pertanto, sostituito nella presidenza il direttore scientifico al direttore sanitario ed ha assegnato la nomina di uno dei componenti tecnici all’organo collegiale appositamente preposto ad iniziative e pareri sull’attività scientifica, vale a dire il comitato tecnico-scientifico.

A sua volta, la Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della legge regionale n. 29 del 2004, recante le norme sull’organizzazione e funzionamento del servizio sanitario regionale, ha adottato una propria disciplina sugli IRCCS (art. 10) e, a partire dal 2006, ha anche regolato la composizione della commissione deputata alla selezione degli idonei per gli incarichi di direzione delle strutture complesse dei predetti Istituti. Il comma 7 dell’art. 10 – nel testo vigente sino alla sostituzione disposta dal censurato art. 23 della legge reg. Emilia-Romagna n. 7 del 2023 – prevedeva una commissione a tre, formata dal direttore sanitario, dal direttore scientifico, e da un direttore di UOC della disciplina oggetto dell’incarico, scelto dal collegio di direzione. La presidenza dell’organo era attribuita al direttore sanitario o al direttore scientifico a seconda che l’attribuzione dell’incarico attenesse ad una struttura a prevalenza assistenziale o di ricerca. Di seguito, intervenendo nuovamente in materia, con la disposizione oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, il legislatore regionale ha previsto che la commissione sia composta da cinque membri: ancora, di diritto, il direttore scientifico e il direttore sanitario, accanto alla rinnovata componente tecnica, individuata in tre direttori di struttura complessa, scelti per sorteggio.

Ha però ritenuto la Consulta come l’unico principio fondamentale applicabile, secondo il criterio di specialità, sia quello posto dall’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288 del 2003, in forza del quale «la commissione è composta dal direttore scientifico, che la presiede [e] da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti a una struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale».

Decreto Coesione: molte novità utili in materia di lavoro

Questi, in sintesi, i contenuti del Decreto Coesione (Decreto-legge n. 60/2024).

  1. Promozione dell’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa

Sono previsti due tipi di interventi: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Beneficiari sono giovani under 35, in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, oppure inoccupati, inattivi e disoccupati o ancora disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Sono previsti finanziamenti per attuare corsi di formazione, per la relativa progettazione, il tutoraggio ed altri sostegni all’investimento anche attraverso voucher.

Successivamente, un decreto del Ministero del Lavoro definirà modalità e termini per l’attivazione di queste iniziative.

Sono pure previsti incentivi all’autoimpiego nel settore delle nuove tecnologie.

Su tale base, le persone disoccupate di età inferiore ai 35 anni che nel periodo compreso tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025, avviano nel territorio nazionale un’attività per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, potranno chiedere l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite di 800 euro mensili per ciascun lavoratore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL), limitatamente ai dipendenti che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto i 35 anni e che siano stati assunti a tempo indeterminato nel periodo 1.7.2024 – 31.12.2025). L’esonero è garantito per un massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, e non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri contributivi.

Vi si aggiunge la misura in base alla quale, le imprese sopra indicate possono richiedere all’INPS un contributo pari a euro 500 per la durata massima di 3 anni e non oltre il 31 dicembre 2028. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito.

  1. Il Bonus Giovani

Trattasi di misura che riconosce ai datori di lavoro che dal primo settembre 2025 al 31 dicembre 2025 per l’assunzione di personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni e che non sia stato mai occupato a tempo indeterminato l’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 24 mesi, esclusi i premi ed i contributi INAIL nella misura massima di 500 euro per lavoratore su base mensile.

Qualora il lavoratore sia assunto nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna l’esonero è portato a 650 euro.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato (mentre spetta in caso di precedente assunzione con apprendistato non proseguito in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato).

  1. Bonus Donne

E’ riconosciuto l’esonero per un periodo massimo di 24 mesi del 100% dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro su base mensile ( con esclusione dei premi INAIL) per ciascuna dipendente donna assunta nel periodo 1 settembre 2024 e 31 dicembre 2025 appartenente alle seguenti categorie:

  • Residenti nel mezzogiorno di qualsiasi età (Zona Economica Speciale Unica).
  • Donne di qualsiasi età e di qualunque zona prive di un lavoro da 24 mesi.
  • L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
  1. Bonus ZES – Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno

E’ previso l’esonero nella misura del 100% e per un periodo massimo di 24 mesi a valere sui contributi previdenziali nel limite massimo di 650 euro mensili con esclusione dei contributi INAIL per ciascun lavoratore non dirigente assunto a tempo indeterminato dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’esonero è limitato ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Il dipendente così assunto presso una sede produttiva ubicata nella ZES dovrà:

  • Aver compiuto i 35 anni di età.
  • Essere disoccupato da almeno 24 mesi.
  1. Iscrizione dei percettori NASPI nel SIISL e modifiche al funzionamento del Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL

Saranno iscritti d’ufficio al SIISL nell’apposita piattaforma, i percettori di NASPI e della DI – SCOLL, consentendo con apposite modalità da individuarsi con decreto dal Ministero del Lavoro la pubblicizzazione e la conoscenza delle posizioni lavorative ai datori di lavoro, anche mediante l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Fabio Petracci

 

Cosa sono i paralegali?

Molte professioni diventano sempre più organizzate e complesse.

Ciò accade spesso a causa dell’informatizzazione e talora anche delle sempre più sentite esigenze di specializzazione.

Sorgono quindi accanto ai tradizionali professionisti del diritto e della salute nuove figure di supporto a livello intermedio.

Una di queste è la figura del paralegale.

E’ stata istituita in Svizzera la SWISS PARALEGAL ASSOCIATION per rappresentare una categoria che pur non identificandosi con quella degli avvocati possiede solide competenze in materia atte ad integrare e completare quelle della categoria degli avvocati.

Nella pratica quotidiana quella dei paralegali è una professione le cui competenze si integrano con quelle degli avvocati nell’eseguire ricerche nelle banche dati giuridiche, nel redigere documenti giuridici, rapportarsi con l’autorità e con i clienti.

Il personale paralegale è presente non solo negli studi legali, ma in ogni ambito dove si richieda un’attività di supporto di mediazione, di amministrazione che interessino il ramo legale.

Dunque il paralegale, soprattutto nei grandi studi si presenta come una figura di assistenza e supporto all’avvocato.

Il ruolo del paralegale è destinato a spaziare dall’attività di ricerca di dati e documenti, nel supporto alla redazione di atti e documenti, nella comunicazione con clienti e testimoni, rispondere alle domande in merito all’aggiornamento delle pratiche.

Il compito del paralegale può estendersi al supporto del legale nell’organizzazione del processo e relativi adempimenti e scadenze.

La funzione di questa figura professionale svolge un ruolo significativo anche nell’uso delle tecnologie informatiche che sempre più caratterizzano l’attività legale.

La figura professionale del “Paralegale” si inserisce in uno spazio intermedio di classificazione oltre quella ordinaria degli impiegati di studio professionale collocandosi nell’ambito delle categorie impiegatizie di concetto ed a determinate condizioni di attività nell’ambito dell’area quadri.

Il percorso professionale dovrebbe prevedere il possesso di una laurea breve o magistrale, un periodo di apprendistato presso studi legali.

CIU UNIONQUADRI che rappresenta il punto di incontro tra professioni e lavoro dipendente di livello medio alto, richiama l’attenzione del lettore sull’emergere di queste figure ed auspica di poterne concorrere allo sviluppo, dichiarandosene sin d’ora disponibile a raccoglierne le istanze.

La promozione di prodotti online da parte dell’influencer ed il contratto d’agenzia

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.2615 del 4 marzo 2024, si è pronunciato sul caso di una società che svolgeva attività di vendita online di integratori alimentari e contattava alcuni influencer per promuovere i propri prodotti tramite i canali social.

Nel dettaglio, l’accordo stipulato a tempo indeterminato tra le parti prevedeva che l’influencer avrebbe promosso i prodotti del brand sulle pagine socia media e sui suoi siti web indicando il proprio codice personalizzato che i clienti avrebbero dovuto inserire al momento dell’acquisto. Le Parti convenivano, per ogni singolo ordine direttamente procurato e andato a buon fine, che l’influencer avrà diritto di percepire dalla Società un compenso nella misura del 10% detratto dalle spese di spedizione.

L’art. 1742 c.c. prevede che “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere. per conto dell’altra, verso retribuzione, la conduzione di contratti in una zona determinata“.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato come: “E’ noto che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conduzione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale. realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo; invece il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nella più limitata attività di chi senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica. raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa“.

Il Tribunale di Roma quindi rileva che il marketing influencer è un esperto di settore che, con i propri post, permette di offrire maggiore visibilità a prodotti o servizi da lui promossi, avvalendosi dei canali web che ritiene più opportuni ed adeguati.

L’influencer proprio per il ruolo determinante che svolge all’interno dei processi comunicativi, viene spesso incaricato dalle imprese del settore in cui esso opera, di pubblicizzare i loro prodotti, andando così a svolgere un’attività promozionale delle vendite, che viene retribuita tramite il pagamento di un compenso.

Nel caso di specie risultano una pluralità di indizi, gravi, precisi ed univoci, idonei a dimostrare gli elementi della stabilità e continuità tipici dell’agenzia, come:

  • lo scopo del contratto stipulato con l’influencer, che non è di mera propaganda ma è quello di vendere i prodotti promossi direttamente ai followers di quel influencer, tanto che il follower in sede di acquisto deve inserire il codice sconto personalizzato dell’influencer, pertanto ogni volta che un acquisto avviene effettuato attraverso quel codice, il relativo ordine viene contrattualmente considerato come direttamente procurato dall’influencer;
  • la presenza di una zona, che ben può essere intesa come comunità dei followers dell’influencer,
  • il vincolo di stabilità documentalmente provato dalla presenza di estratti conto contabili delle provvigioni ricevute dagli influencer e dalla sistematica emissione di fatture per una serie indeterminata di affari procurati attraverso l’attività promozionale
  • un compenso fisso per ogni contenuto promozionale pubblicato sul web;
  • la durata del contratto, stipulato a tempo indeterminato, nell’ottica quindi di un rapporto stabile e predeterminato.

Risulta irrilevante che l’influencer non sia destinatario di direttive ed istruzioni, atteso che il mercato, nel mondo web, è altamente standardizzato, l’acquisto si effettua con un “click” e le condizioni di vendita sono fissate una volta per tutte.

Pertanto, l’attività dell’influencer, nel caso di specie, riveste i tratti caratteristici del contratto di agenzia come individuato dall’articolo 1742 c.c., con conseguente obbligo di iscrizione dell’influencer anche all’Enasarco.

Avvocato Alberto Tarlao

Novità in tema di disabilità: istituiti l’Accomodamento ragionevole e il Progetto di vita.

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 aprile 2024 ha approvato il decreto legislativo n.62/2024 che porta numerose innovazioni in tema di riconoscimento e tutela della disabilità.

La normativa entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l’emanazione entro 6 mesi di un decreto ministeriale con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025. con la precisazione di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n.62/2024 che impone una fase di sperimentazione per alcuni adempimenti che parte dal 1 gennaio 2025 per 12 mesi applicata a campione nelle diverse aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud Italia.

Le modalità di svolgimento del periodo di sperimentazione sono determinate con regolamento d’iniziativa del Ministero della Salute di concerto con il Ministero del Lavoro previa intesa con la Conferenza Stato Regioni.

Sono state così apportate importanti modifiche alla legge 104/1992. Le esamineremo sommariamente.

Le principali modifiche

Scopo del decreto è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

La nuova definizione di disabilità

Muta così l’articolo 3 della legge 104/1992, fornendo una nuova definizione di disabilità nei seguenti termini:

“E’ persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.”

E’ inoltre sostituita nell’ambito dell’intera disposizione di legge la parola “handicap” e persona con handicap con i termini “disabilità” e “persona con disabilità”.

Inoltre i termini “ con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” vengono sostituiti con il termine “necessità di sostegno elevato o molto elevato.

Le parole: «disabile grave», ove ricorrono, devono intendersi sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Il precedente articolo 3, comma 1,(Soggetti aventi diritto) così prevedeva:

E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Di conseguenza, la definizione di disabilità, e della persona con disabilità, introducono una nuova prospettiva non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita.

La procedura di accertamento

Il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, sarà affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

La fase di avvio

Fondamentale per l’avvio della procedura è il certificato medico introduttivo.

Trattasi di certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare, nonché dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

Per il certificato medico introduttivo è previsto un contenuto essenziale costituito da:

  1. a)  i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
  2. b)  la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
  3. c)  la diagnosi codificata in base al sistema dell’ICD;
  4. d)  il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.

Precedentemente vigeva in punto l’articolo 4 che così prevedeva:

  1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

La fase di accertamento

Per quanto riguarda le procedure di accertamento, le precedenti disposizioni di legge ne affidavano lo svolgimento alle Unità Sanitarie Locali mediante le commissioni mediche integrate da un operatore sociale e da un esperto relativo al caso da esaminare.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute nei territori interessati alla sperimentazione dal 1 gennaio 2025 e sul restante territorio nazionale a decorrere dal 1 gennaio 2026, è previsto invece che la valutazione sia affidata all’INPS mediante le Unità di Valutazione di Base composte da 2 medici nominati dall’INPS e da un componente appartenente alle aree psicologiche e sociali.

L’Unità di Valutazione è presieduta da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.

E’ previsto inoltre che le unità di valutazione siano  integrate con un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell’Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti (ENS) e dell’Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione.

L’attività valutativa

Modifiche sono apportate anche in merito al procedimento valutativo ed in relazione al principio di accomodamento ragionevole.

Per quanto riguarda il procedimento valutativo, il nuovo decreto dispone che esso debba essere informato ai più recenti criteri di valutazione di cui alla Classificazione Internazionale delle malattie (ICD) , della classificazione internazionale delle disabilitò ( ICF) e dei principi di misurazione delle disabilità proposti dall’OMS ( WHODAS).

E’ previsto inoltre che l’accertamento dovrà tenere in considerazione l’attività svolta dalla persona ed ispirarsi a criteri di tempestività, prossimità, efficienza, trasparenza.

Prevede inoltre la nuova disposizione di legge che l’accertamento della disabilità dovrà tener conto nel determinare le forme di tutela della proporzione della disabilità e delle necessità scolastiche e formative.

L’accomodamento ragionevole

Con la nuova normativa è introdotto con l’articolo 5 bis della legge 104/92  mediante l’istituto dell’accomodamento ragionevole un significativo elemento di flessibilità applicativa.

E’ così definito il principio dell’accomodamento ragionevole.

Esso si impone allorquando la disposizione di legge nella sua applicazione non garantisca al disabile l’effettivo esercizio delle misure a proprio favore.

In tal senso è richiamata La Convenzione di New York del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, la quale indica le misure e gli adattamenti necessari, appropriati ed adeguati atti allo scopo, senza peraltro imporre un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.

E’ previsto con la nuova normativa che l’accomodamento ragionevole e non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Esso viene attivato in via sussidiaria su richiesta del disabile o di un suo rappresentante, mediante apposito procedimento cui partecipa anche il disabile interessato.

Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Il Progetto di vita

La legge introduce l’istituto del Progetto di Vita quale programmazione degli obiettivi di vita della persona con disabilità per migliorare le condizioni di vita e di salute, facilitando l’inclusione sociale.

Nel determinare il progetto di vita , vanno individuati gli strumenti e le risorse necessarie.

Anche il progetto di vita è attivato su richiesta del disabile con le debite garanzie dello Stato e degli Enti Locali.

Il Referente per l’attuazione del progetto di vita

Stabilisce la legge come le regioni debbano prevedere i profili soggettivi per l’individuazione del referente per l’attuazione del progetto di vita.

Il referente dovrà curare, seguire ed attuare quanto necessario per l’attuazione del progetto di vita.

Fabio Petracci