Articolo 2112 codice civile – trasferimento d’azienda.
Si applica solo ad un complesso economico o anche ad una generica attività economica? Ed in particolare anche nell’ambito dell’impresa sociale?
L’articolo 2112 del codice civile stabilisce che, nel caso di trasferimento d’azienda, il dipendente transita all’acquirente conservando i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, verificandosi in pratica una cessione del relativo contratto di lavoro, dove muta esclusivamente il soggetto datore di lavoro.
La norma stessa precisa inoltre come il trasferimento d’azienda di per sé non giustifichi il licenziamento del lavoratore, per cui la regola è quella della continuazione del rapporto di lavoro.
Il termine “trasferimento d’azienda” di cui all’articolo 2112 del codice civile porterebbe a restringere la fattispecie al solo trasferimento del complesso di beni ed attività definito come azienda.
In realtà, la Direttiva 2001/23/CE sulla tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento della proprietà di un’impresa, nel chiarire l’ambito di applicazione della stessa, fa riferimento a tutti i rapporti di lavoro senza distinzione per quanto riguarda le imprese, pubbliche o private, che esercitano un’attività economica a scopo lucrativo o non lucrativo.
Tale previsione è stata fatta propria dall’articolo 32 DLGS 276/2003 che ha stabilito come deve intendersi per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.
La giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Civile n.29422/2017) e quella comunitaria tendono comunque ad estendere l’oggetto dell’istituto del trasferimento d’azienda anche a complessi produttivi che non rivestono propriamente le caratteristiche dell’azienda, ma si limitano a costituire un complesso di beni produttivi.
La Corte di Giustizia della Comunità Europea (Corte di giustizia CE, sentenza 26 settembre 2000, C-175/99, Mayeur e con riferimento a vicende diverse dal trasferimento d’impresa, sentenza 16 ottobre 2003, Commissione c. Italia,) ha ritenuto irrilevante, alla luce della giurisprudenza comunitaria che, ai fini dell’applicabilità della direttiva CE 77/187, l’attività sia esercitata non a fini di lucro e nell’interesse pubblico.
Già in precedenza la Suprema Corte ( Cassazione n.8262/2010 ) aveva evidenziato come non osti alla configurabilità del trasferimento ex articolo 2112 del codice civile la mancanza di un fine di lucro.
Queste considerazioni si incrociano con le disposizioni del DLGS n.112/2017 che disciplina l’impresa sociale de in particolare all’articolo 12 la cessione d’azienda nell’ambito di tale settore, prevedendo rigorosi adempimenti senza alcuna deroga alle previsioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.
Fabio Petracci