CORSO – Il Rapporto di lavoro nel pubblico impiego.

Docenti: Avv. Prof. Fabio Petracci, Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, Cons. Prof. Vito Tenore, Cons. Nicola De Marinis, Avv. Prof. Iolanda Piccinini, Cons. Paolo Mormile, Dott.ssa Paola D’Avena, Avv. Paolo Caruso, Avv. Andrea Lutri, Avv. Fabrizio Paragallo.

Il corso è articolato in n. 5 seminari, della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 15 ore e si terrà nelle Aule di Spazio Crescenzio, in Roma, Via Ovidio n. 32.

Gli iscritti potranno seguire il corso in presenza (fino a un massimo di 40 posti) e mediante collegamento da remoto sulla piattaforma Cisco Webex.

Costo per gli iscritti APL € 150.

Costo del corso per i non iscritti € 300.

Il corso inizierà il 26 ottobre 2021 e si concluderà il 23 novembre 2021.

Le lezioni si terranno il martedì, con orario 14/17, secondo il seguente calendario:

Martedì 26 ottobre 2021

Docenti: Avv. Fabio Petracci, Avv. Paolo Caruso 

L’accesso al pubblico impiego. Il concorso e le altre forme di reclutamento del personale. La flessibilità in entrata e nella gestione del rapporto di lavoro (Avv. Fabio Petracci). La tutela giurisdizionale dei diritti dei vincitori di concorso e degli esclusi (Avv. Paolo Caruso).

Martedì 2 novembre 2021

Avv. Prof. Iolanda Piccinini e Avv. Fabrizio Paragallo

Lo svolgimento del rapporto di lavoro. Inquadramento, mansioni, progressione professionale, mobilità (Prof. Iolanda Piccinini). Trasferimento, comando, distacco e altre modificazioni soggettive del rapporto di lavoro (Avv. Fabrizio Paragallo).

Martedì 9 novembre 2021

Cons. Nicola De Marinis, Cons. Paolo Mormile

Il trattamento economico dei dipendenti pubblici e i trattamenti accessori (Cons. De Marinis). Contrattazione collettiva e relazioni sindacali (Cons. Mormile).

Martedì 16 novembre 2021

Cons. Prof. Vito Tenore, Avv. Andrea Lutri

Il procedimento disciplinare e l’esercizio del diritto di difesa del dipendente pubblico (Prof. Vito Tenore). La risoluzione del rapporto di lavoro. La tutela avverso il licenziamento illegittimo (Avv. Andrea Lutri).

Martedì 23 martedì 2021

Docenti: Avv. Prof. Riccardo Bolognesi, dott.ssa Paola D’Avena

La dirigenza pubblica. Inquadramento e funzioni. Disciplina del rapporto (Prof. Riccardo Bolognesi). La responsabilità dirigenziale. Il ruolo del dirigente nel sistema di misurazione e di valutazione delle performance (dott.ssa Paola D’Avena).

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form. Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel. 0632 609166

Assegno Unico Universale (Family Act). Assegno Temporaneo Domanda entro il 30 settembre per il diritto alle somme arretrate.

Sulla G.U. n.82 del 6 aprile 2021 è stata pubblicata la legge 1° aprile 2021, n.46 Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno della familiarità attraverso l’assegno unico universale (Family Act). Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrate in vigore del provvedimento, dovrà provvedere all’adozione di decreti legislativi volti a potenziare secondo un principio universalistico, gli interventi in favore della famiglia procedendo a una soppressione degli istituti attualmente vigenti (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali).  In attesa di provvedimenti attuativi, la misura strutturale è stata rinviata al 2022, è stata decretata una misura “ponte” per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 che si riferisce a particolari categorie di beneficiari.

MISURA PONTE  Luglio/dicembre 2021

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’art.2 del decreto-legge 13 marzo 1988 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge L. n. 153/88 è riconosciuto mensilmente un assegno temporaneo a patto che vi sia da subito il contestuale soddisfo di determinati requisiti.

SOGGETTI INTERESSATI:

  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Disoccupati di lunga durata;
  • Lavoratori dipendenti esclusi dal beneficio degli assegni familiari per motivi di reddito;
  • Percettori del reddito di cittadinanza    

L’assegno temporaneo è liquidato solo se, alla data di presentazione della domanda e per il tutta la durata del beneficio,  vengono soddisfatti sia i requisiti di natura soggettiva che i requisiti di natura economica.

 Nello specifico:

REQUISTO SOGGETTIVO

  • Essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno;
  • Essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europa, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere domiciliato e residente in Italia;
  • Avere figli a carico fino al compimento del 18° anno di età;
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi oppure essere titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata non inferiore a sei mesi.

REQUISITO ECONOMICO

Il nucleo familiare del richiedete deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al DPCM 159/2013 in corso di validità.

L’importo dell’assegno temporaneo è parametrato ai valori dell’ISEE con un importo massimo, per figlio minore, di 167,50 euro in presenza di nuclei familiari con due figli minori e 217,8 in presenza di nuclei familiari con tre figli minori.
Gli importi diminuiscono con l’aumento del valore ISEE così come evidenziato nell’allegato 1 del decreto-legge n. 79/2021.

L’importo dell’assegno, così come individuato nell’all.1 è maggiorato di 50 euro per ogni figlio minore affetto da disabilità.

ASSEGNO UNICO TEMPORANEO E REDDITTO DI CITTADINANZA

Il beneficio è compatibile con il reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’INPS corrisponde d’ufficio l’importo dell’assegno fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante per ciascuna mensilità. Il beneficio è calcolato sulla differenza tra il valore dell’assegno e la quota di RdC relativa ai figli minori presenti nel nucleo considerando la rivalutazione operata secondo i parametri della scala di equivalenza.
Il valore della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente e viene incrementato di 0,4 per ogni componente maggiorenne e di 0,2 per ogni componente minorenne fino a un massimo di 2,1.

DOMANDA
La domanda può essere trasmessa tramite il portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage per portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali, o tramite i soggetti  autorizzati  (patronati).
Il beneficio decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Sulle richieste presentate entro il 30 settembre 2021 verranno liquidate le competenze arretrate maturate da luglio 2021.
Il pagamento avviene con accredito su IBAN del richiedente, oppure mediante bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso di minori l’importo viene liquidato al 50% a ciascun genitore.

I lavoratori dipendenti, i percettori di integrazione salariale, dovranno continuare a presentare la richiesta di ANF tramite la procedura telematica già in uso come richiamato nella circolare INPS n. 45 del 22 marzo 2019.

Ai soggetti già percettori di assegni familiari di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 è riconosciuta, limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 una maggiorazione di:
–          37,50 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino a due figli;
–          55,00 euro per ciascuno figlio, per i nuclei familiari fino di almeno tre figli;

L’assegno temporaneo, fino alla completa attuazione dell’assegno unico universale, legge 46/2021, ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2021 è compatibile con:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Prestazioni in denaro in favore dei figli a carico erogate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali;
  • Misure indicate all’articolo 3, comma 1 lettere a) e b) della legge 46/201 (assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori; premio alla nascita; bonus bebè; detrazioni fiscali);
  • Assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 ( coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni e i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi)
L’importo dell’assegno nel periodo compreso dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è riconosciuto ai figli di età inferiore a 18 anni e no 21 anni come previsto dalla norma originaria della legge 46/2021.

Intervento a cura del dott. Domenico Cosentino

Seminari di aggiornamento sul giudizio civile di Cassazione per avvocati giuslavoristi

L’Associazione APL Avvocati per il Lavoro ha istituito un ciclo di seminari di aggiornamento sul giudizio civile di Cassazione.

Si terranno dal 22 settembre al 19 ottobre 2021 dalle Aule di SPAZIO CRESCENZIO di via Ovidio n.32 a Roma e potranno essere seguiti anche a distanza .

Per iscriversi occorre accedere al sito www.avvocatiperillavoro.it e compilare il form. Per eventuali informazioni rivolgersi a segreteria@avvocatiperillavoro.it – tel.0632609166

Scarica la locandina

L’Avv. Laura Aramini della konsumer italia contro la Tim Telecom spa

L’Associazione consumeristica porta a casa un’altra vittoria a favore di un associato, alle prese da più di un anno con la compagnia telefonica Tim Telecom Spa.

Sempre più consumatori si trovano a dover districare tra le problematiche con le compagnie telefoniche, in merito ai disservizi, addebiti illegittimi, contratti mai sottoscritti, pratiche commerciali scorrette,…..

La vicenda di uno degli ennesimi  clienti Tim , riguarda il caso del nostro associato _ riferisce l’Avv.Aramini – il quale nell’ottobre del 2019 stipulava n. 2 contratti con la compagnia telefonica , ma non soddisfatto del servizio, immediatamente comunicava la volontà di recedere anticipatamente dal contratto .In  realtà il consumatore  non ha mai  usufruito del servizio , se non per soli n. 8 giorni.

Nonostante la disattivazione e la comunicazione circa la volontà di recedere, nei termini di legge, comunque riceveva fatture di pagamento del servizio !!!!!

Il consumatore comunque contestava le fatture, ma invano, tanto che il presunto credito da recuperare finiva nelle mani delle agenzie di recupero del credito …

A questo punto, impossibilitato a risolvere la problematica instauratasi e preoccupato del recupero credito che avrebbe generato un atto di decreto ingiuntivo , si rivolge alla Konsumer Italia .

E’ l’Avv. Laura Aramini, ad occuparsi della vicenda, se dapprima la compagnia telefonica non risponde alle diffide inoltrate, reiterando le memorie e adducendo le gravi anomalie riscontrate,  da ultimo minacciando di portare la questione nelle aule del Tribunale, la Tim nel mese di agosto provvede a comunicare :

con riferimento alla segnalazione riguardante la linea telefonica , pervenuta per Suo conto

dall’Avv.Laura Aramini e tesa a reiterare il reclamo per le relative fatture emesse, La informiamo di aver effettuato ulteriori accurate verifiche tecniche ed amministrative, le cui risultanze ci consentono di evidenziare che gli addebiti praticati risultano errati, a seguito della mancata attivazione del numero in argomento. Al riguardo, spiacenti per il disagio arrecato, Le confermiamo, pertanto, di aver disposto l’emissione delle note di credito.” 

Soddisfatto l’Avv.Aramini e il consumatore, che dopo più di un anno trova finalmente risolto il suo problema, generato solo ed esclusivamente da un disservizio della compagnia telefonica .

A tal proposito ricordiamo a tutti i consumatori- riferisce l’Avv della Konsumer _ che occorre sempre conservare tutta la documentazione, ed inviare le eventuali contestazioni sempre tramite racc. o pec, mai fidarsi della comunicazione telefonica , poiché potrebbe non essere valevole come prova probante in sede di difesa .

Inoltre- conclude l’Avv. Aramini-  in merito alla vicenda rappresentata , voglio ricordare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di recesso dal contratto : “  In forza di quanto previsto dal d. lgs. n. 206/2005, infatti, il recesso è possibile entro 14 giorni dalla data in cui il contratto è stato concluso (se esso ha ad oggetto una prestazione di servizi) “.